Il decreto legge 17 marzo 2017, numero 25, ha abrogato gli articoli da 48 a 50 del Dlgs 81/2015 che disciplinavano il lavoro accessorio ovvero i voucher.
Naturalmente per tutte quelle esigenze (genuine) di prestazioni di lavoro residuali ed estemporanee, che comunque esistono e alle quali l’ordinamento deve comunque rispondere, l’unica alternativa al lavoro accessorio (voucher) è il lavoro intermittente.
Anche il SOLE24 ore si è occupato del caso intitolando l’articolo “Il lavoro intermittente vince come alternativa ai voucher”
Andiamo con ordine, il contratto di lavoro intermittente è un contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo, chiamandolo alla prestazione solo attraverso una semplice comunicazione via mail.
Può essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni siano svolte entro il 25° anno, e con più di 55 anni, per qualsiasi mansione, oppure con qualsiasi età ma solo per le mansioni individuate dal regio decreto ……… o dalla contrattazione collettiva, anche aziendale.
Il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Tale contingentamento non si applica ai settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.
La flessibilità di tale contratto può essere incrementata con la sottoscrizione degli accordi di prossimità che ne possono contenere anche i costi, discostandosi poco dalle spese sostenute con il pagamento attraverso i voucher.
Per qualsiasi informazione lo Studio è a vostra completa disposizione anche per approfondimenti potete inviare una mail a e.uboldi@geps.it.