L’Agenzia delle Entrate in risposta ad un quesito a correzione della risposta in senso contrario che era stata data all’interpello 231 del 2024, ha precisato che le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei propri lavoratori dipendenti non devono essere indicate nella Certificazione Unica.

Nella predetta risposta l’Agenzia delle Entrate, ha evidenziato che l’art.51 del TUIR, al comma 2, indica tra i valori che non concorrono a formare detto reddito quelli di cui alla lettera f-bis) ossia:

 

“le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;”

 

E’ quindi possibile che il datore di lavoro eroghi i servizi di educazione ed istruzione direttamente o tramite terzi, attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso spese già sostenute.

A norma della lettera f-bis, art. 51 TUIR, le predette borse di studio non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e, stante la loro specifica finalità, non è necessario che i dipendenti producano una documentazione idonea a dimostrare l’utilizzo delle somme che il datore di lavoro non è tenuto ad indicare nella CU rilasciata al dipendente.

Le borse che fruiscono di esenzione fiscale e contributiva, sono espressamente previste da disposizioni tributarie e non sono estensibili per analogia.

Sono quindi solo esenti:

– le borse di studio corrisposte agli studenti universitari dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano;

– le borse di studio corrisposte dalle Università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;

– le borse di studio bandite nell’ambito delle varie edizioni del «programma Socrates» e le eventuali somme aggiuntive corrisposte dall’Università, se l’importo complessivo annuo non è superiore a euro 7.746,85;

– le borse di studio corrisposte per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;

– le borse di studio riconosciute alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché ai loro orfani ed ai figli;

– le borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità erogate dalla Fondazione “Articolo 34”;

– le borse di studio rientranti nel programma “Erasmus +” per la mobilità internazionale, erogate a favore degli studenti delle Università e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM).