La legge di bilancio 2022  al comma 969 dell’art. 1 ha previsto una speciale indennità  per il lavoratori fragili che hanno superato nel 2021 il periodo di comporto per malattia. Ma per una buona notizia che sana parzialmente il” buco” di risorse verificatosi nel 2021 relativa alla copertura come malattia dei periodi di quarantena c’è da registrare nuovamente la mancata proroga  della stessa misura, per ora ,nel 2022.

Vediamo con ordine le due  novità per i lavoratori fragili

Indennità Una tantum lavoratori fragili

I lavoratori fragili rimasti nel 2021 senza copertura economica Inps per superamento del limite massimo del periodo di comporto (180 giorni ) avranno un contributo una tantum di mille euro, per l’anno appena concluso . La legge di bilancio ha stanziato a questo fine 5 milioni di euro

La copertura dell’indennità malattia equiparata al ricovero ospedaliero era stata prevista dall’articolo 26, comma 2, del Dl 18/2020 Cura Italia e successivamente prorogata ma la prima parte del 2021 non era stata adeguatamente finanziata e INPS aveva sospeso le erogazioni. Quindi molti lavoratori non avevano avuto alcuna tutela una volta superata la soglia del comporto.

L’importo della nuova  indennità è fisso, indipendente dall’effettivo periodo di assenza  che non abbia ricevuto indennizzo.

Per la natura risarcitoria della somma  questa è esente dalla tassazione IRPEF e non dà diritto ad alcun accredito di contribuzione figurativa. L’erogazione è a carico dell’INPS , su domanda ma l’istituto non ha ancora pubblicato le istruzioni in merito .

Quarantena equiparata a malattia

Dal 1 gennaio 2022  torna a mancare la tutela della quarantena per i lavoratori fragili  equiparata al trattamento di malattia  in quanto il  Dl 221/2021 che ha posticipato la fine dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 non ha previsto ulteriori coperture finanziarie.

L’articolo 17 del DL 221 ha invece prorogato, ma solo fino al 28 febbraio prossimo,  la previsione per cui i lavoratori fragili debbano essere impiegati di norma in smart working  con possibiita per il datore di lavoro di impiegarlo in mansioni diverse anche se all’interno del suo livello contrattuale.

Resta anche la perplessita  sul fatto che  questa è una  facolta dell’azienda che non puo essere considerata un obbligo.

Novità potrebbero arrivare a breve  dal nuovo decreto governativo in preparazione in materia di salute e lavoro.