Le tutele anti COVID previste per i lavoratori fragili a partire dal 2020 e piu volte prorogate prevedono :
- assenze dal lavoro indennizzate come ricovero ospedaliero con rimborsi ai datori di lavoro esclusi dalla tutela INPS
- diritto al lavoro agile o ad essere adibiti a mansioni diverse o a formazione anche da remoto
- sorveglianza sanitaria eccezionale da parte dei medici competenti
Con il decreto del 4 febbraio 2022 adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, il Ministero della sanità ha fornito l’elenco dettagliato delle patologie riconosciute per avere accesso alle misure.
AGGIORNAMENTO 24 MAGGIO 2022
Il decreto 24-2022 “Riaperture”, convertito in legge L. 52/2022) ha prorogato nuovamente le tutele:
- per i lavoratori fragili e
- per i genitori dipendenti pubblici e privati con figli con disabilità e
- le modalità di smart working semplificato per tutti i lavoratori,
con scadenze diversificate . (Vedi ultimo paragrafo).
AGGIORNAMENTO 30 GIUGNO 2022
Con il messaggio 2622 del 30 giugno 2022 INPS chiarisce finamente che “per il periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, procederà con il riconoscimento della tutela ai lavoratori fragili assicurati per la malattia facendo riferimento, previa valutazione di competenza da parte degli Uffici medico legali delle Strutture territoriali, alle sole categorie individuate ai sensi del decreto ministeriale del 4 febbraio 2022.
L’Istituto provvederà, inoltre, al monitoraggio del limite di spesa sulla base delle risorse stanziate, ai sensi del comma 1-quater dell’articolo 10 citato, pari a 3,7 milioni di euro,
Vediamo di seguito maggiori dettagli sulle tutele ai lavoratori fragili e il nuovo elenco delle patologie che danno accesso ai benefici elencate dal decreto 4.2.2022.”
1) Assenze indennizzate come ricovero ospedaliero
L’indennità economica garantita ai lavoratori fragili prevista dall’articolo 26, comma 2 del Dl 18/2020, era in vigore fino al 31 marzo 2022.
Si ricorda che si applica al lavoratore fragile la cui prestazione non puo essere svolta in modalità agile, che quindi puo assentarsi dal lavoro con la una copertura economica pari al trattamento previsto per il ricovero ospedaliero. In dettaglio questo il testo della norma originaria
“laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalita’ agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante:
- una condizione di rischio derivante da immunodepressione o
- da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita,
- ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilita’ con connotazione di gravita’ ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
il periodo di assenza dal servizio e’ equiparato al ricovero ospedaliero ed e’ prescritto dalle competenti autorita’ sanitarie, nonche’ dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riiconoscimento di disabilita’ o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.”
La conversione del DL 24 2022 in L. 52 2022 prevede la proroga della misura fino al 30 giugno 2022 ma , specifica , ESCLUSIVAMENTE per i lavoratori con patologie elencate dal decreto del Ministero della Salute.
E’ prorogato anche per l’attuazione delle tutele sopracitate, alla stessa data, il diritto dei datori di del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS, esclusi a un rimborso forfettario pari a 600 euro per gli oneri relativi ai dipendenti non aventi diritto all’indennità di malattia INPS.
2) Lavoro agile: forma ordinaria per i lavoratori fragili
- Come detto con il comma 1 dell’articolo 17, era stata prorogata dal 28 febbraio al 31 marzo 2022, data termine dello stato di emergenza, la tutela contenuta nell’articolo 26, comma 2bis del Dl 18/2020, grazie alla quale i lavoratori fragili, sia del settore privato che del settore pubblico possono svolgere la prestazione lavorativa ordinariamente in modalità agile, ovvero in smart working,
- eventualmente attraverso l’adibizione a mansioni diverse, purché di pari inquadramento contrattuale o
- attraverso lo svolgimento di attività di formazione professionale, anche da remoto.
La conversione in legge del DL 24 2022 prevede una nuova proroga della norma fino al 30 giugno 2022, per tutti i lavoratori fragili (come definiti dal DL 18/2020).
3) Il nuovo elenco delle patologie dei lavoratori fragili
Questo l’elenco dei lavoratori che possono ottenere la certificazione di LAVORATORI FRAGILI ai fini dello svolgimento dello smart working secondo il DM 4.2.2022:
A) indipendentemente dallo stato vaccinale (sia vaccinati che non vaccinati):
a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria per: trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due annidal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia deltrapianto contro l’ospite cronica); attesa di trapianto d’organo; terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore ChimericoAntigenico (cellule CAR-T); patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure; immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.); immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es:terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori,
farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalita’ del sistema immunitario etc.); dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia; sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico;
a.2) pazienti che presentino tre o piu’ delle seguenti condizioni patologiche:
- cardiopatia ischemica;
- fibrillazione atriale;
- scompenso cardiaco;
- ictus;
- diabete mellito;
- bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
- epatite cronica;
- obesita’;
B) soggetti esentati dalla vaccinazione per motivi sanitari e contemporaneamente almeno una delle seguenti condizioni:
eta’ >60 anni;
condizioni di cui all’allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021.
4) Dubbi applicativi. chi sono i lavoratori fragili?
La legge di conversione del DL 221 2021 ha modificato anche il comma 2 dell’articolo 26, relativo all’atteso decreto del ministro della Salute,che doveva individuare le patologie con connotazione di particolare gravità che danno diritto alla definizione di lavoratore fragile
Il decreto era stato nel frattempo già emanato lo scorso 4 febbraio 2022.
Non è chiaro però dalla nuova norma né dal citato decreto se il nuovo elenco di patologie sia sostitutivo o aggiuntivo rispetto alla definizione di ” lavoratore fragile”fornita dal DL 18 2020, che era la seguente:
- lavoratori in una condizione di rischio derivante da immunodepressione o
- da esiti da patologie oncologiche o
- dallo svolgimento di relative terapie salvavita,
- ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilita’ con connotazione di gravita’ ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
La necessità di un chiarimento era stata segnalata anche dall’ufficio Studi parlamentare. Il messaggio INPS 1126 sembrava fugare i dubbi in quanto fa riferimento all’ “apposito decreto” ovvero il DM 4.2.2022, nel definire i lavoratori tutelati ai fini dello smart working mentre non era citato per l’equiparazione tra assenza e ricovero ospedaliero L’istituto è intervenuto di nuovo il 24 marzo 2022 con il messaggio 1349 che sostituisce il precedente ma senza chiarire apertamente a quale delle due definizioni fare riferimento.
Come anticipato sopra il nuovo messaggio 2622 del 30 giugno 2022 chiarisce finalmente a quali lavoratori sono applicabili le tutele.
5) Conversione decreto 24 2022 riepilogo delle proroghe
<>La conversione in legge 52-2022 del decreto-legge n. 24 del 2022 (Decreto Riaperture), ha definito dunque le seguenti nuove scadenze:
SCADENZA | TUTELA | BENEFICIARI |
30 giugno 2022 | diritto allo smart working come forma ordinaria o adibizione ad altre mansioni o formazione art 26 DL 18/2020 e indennità di ricovero in caso di assenza (solo per patologie di cui al dm 4.2.2022?) |
disabili malati immunodepressi oncologici |
30 giugno 2022 | rimborso forfettario indennita per i lavoratori fragili conon coperti da indennità INPS art 26 DL 18/2020 | datori di lavoro privati |
30 giugno 2022 | smart working prioritario | lavoratori pubblici e privati con figli con disabilità certificate legge 104 1992 e BES |
31 luglio 2022 | sorveglianza sanitaria eccezionale art 83 dl 342020 | lavoratori fragili |
31 agosto 2022 | modalità semplificate per lo smart working (accordi e comunicazione al ministero) | tutti i lavoratori del settore privato |