La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 17 aprile 2024, n. 10391, ha stabilito che, in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, nel regime di cui all’articolo 1, D.Lgs. 368/2001, il lavoratore assunto a termine per ragioni sostitutive del prestatore assente può anche non essere destinato alle medesime mansioni o allo stesso posto del lavoratore rimpiazzato, perché la sostituzione dev’essere funzionale alle esigenze dell’impresa, con la conseguenza che l’imprenditore – nell’esercizio del proprio potere di organizzazione – ha la facoltà di disporre l’utilizzazione del personale, incluso il lavoratore a termine assunto per ragioni sostitutive, attraverso gli spostamenti interni che ritenga più opportuni alla migliore performance aziendale e, quindi, anche attraverso un insieme di sostituzioni successive per scorrimento a catena, ferma, però, la necessità della correlazione tra assenza e assunzione a termine, dovendo la seconda essere realmente determinata dalla necessità creatasi nell’impresa per effetto della prima.