Forse non a tutti è ancora chiaro quando si può fare uso del “comodissimo” contratto di lavoro intermittente detto anche jobs on call oppure lavoro a chiamata, i casi previsti dal d.lgs. 81/2015 e dalle circolari e interpelli non da ultimo quello di federalberghi, sono le seguenti:

–     Per tutte le attività e mansioni con soggetti con meno di 24 anni e 365 giorni o più di 55 anni.

–     Con soggetti di qualsiasi età, ma per mansioni individuate dai contratti collettivi o da associazioni sindacali rappresentative.

–     In questo caso potranno essere individuate specifiche mansioni

–     Si potranno anche invece individuare per tutte le mansioni periodi di tempo nel “contenitore anno”

–     Con qualsiasi età se svolgono una delle mansioni previste dal  R.D. 2657/1923 (da intendersi come parametro di riferimento – Min. lav., circ. 4/2005, ovvero per le attività indicate senza le condizioni ivi precisate, come per le commesse, la mansione è senza riferimenti alla medie territoriali)

Altra importante novità:  l’Inps, con la circolare 57/2016 , ha affermato che la sussistenza di un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato nell’arco di sei mesi precedenti la data di assunzione non costituisce condizione ostativa per il diritto all’esonero contributivo biennale previsto dalla legge di stabilità 2016.

Non da ultimo è importante ricordare che non è la durata a fare di un rapporto di lavoro un contratto intermittente, ma la discontinuità tale che un contratto potrebbe durare anche consecutivamente per due, tre o quattro mesi purché poi ci sia una interruzione e il periodo successivo non coincida con il precedente, tutto questo nel rispetto dell’art. 13 comma 3 d.lgs. 81/2015 

In ogni caso, con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente e’ ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari…….”