Nella Risposta n. 148 del 28 dicembre 2018 ad un interpello l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come va tassato il reddito di un lavoratore dipendente straniero distaccato in Italia per alcuni periodi dell’anno. Viene fornita infatti la corretta interpretazione dell’art. 23 DPR n. 600/1973 sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente prodotto nel territorio italiano da un soggetto fiscalmente non residente in Italia, in trasferta presso altra società dello stesso gruppo.
Il caso riguardava una società italiana di un gruppo multinazionale con attività dislocate in tutto il mondo . Nell’ambito dei trasferimenti dei dipendenti delle diverse società del gruppo, la società controllante con sede all’estero invia frequentemente proprio personale dipendente in via temporanea presso la società con sede in Italia .
Nell’Interpello si precisa che “il trasferimento temporaneo dei lavoratori viene effettuato sulla base dì un apposito contratto e risulta disciplinato dalla Policy di Gruppo che si aratterizza per:
-la sospensione del contratto di lavoro tedesco per la durata dei periodo di lavoro in Italia;
-la sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato soggetto alla normativa italiana con la Società
Istante con conseguente erogazione della retribuzione da parte della Società Istante.
La Società istante, in qualità di sostituto di imposta, opera le ritenute Irpef sul reddito di lavoro dipendente corrisposto al dipendente estero ai sensi dell’art. 23 DPR 600/73(…) Il reddito mondiale percepito dal dipendente viene assoggettato a tassazione nello Stato di residenza fiscale dei contribuente, tramite dichiarazione dei redditi annuale, con applicazione dell’esenzione con riserva di progressività per quanto concerne i redditi prodotti in Italia.”
Nella Risposta l’Agenzia approva la soluzione prospettata dalla societa e afferma che il reddito prodotto dal lavoratore non residente in Italia sarà soggetto a tassazione solo per i giorni di trasferta in cui l’attività viene svolta nel territorio italiano, mentre sarà escluso il reddito prodotto in altri Paesi. La percentuale di reddito non imponibile in Italia va calcolata sulla base del rapporto tra i giorni lavorati all’estero e il periodo totale di distacco in Italia.
Ricordando la circolare n. 17 del 2017, viene anche precisato, che possono ritenersi i termini del rapporto omogenei qualora il periodo di lavoro considerato al numeratore del rapporto sia assunto al netto dellefestività, week end e ferie e, analogamente, il periodo di lavoro del denominatore è calcolato anch’esso al netto di festività, week end e ferie.