La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 22 aprile 2024, n. 10746, ha ritenuto che, nel caso in cui nel rapporto part-time il lavoratore esegua continuativamente la prestazione in un orario corrispondente a quello previsto per il lavoro a tempo pieno si determina la trasformazione in un rapporto di lavoro full-time “per fatti concludenti” nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno.