La legge di bilancio 2018 del 27 dicembre 2017, n. 205, interviene in modo significativo sulle materie per il lavoro con particolare riguardo all’esonero contributivo strutturale per i giovani.
Le nuove disposizioni si applicano con decorrenza 1° gennaio 2018.
Incentivo strutturale occupazione giovani
I commi 100 e successivi si occupano di regolamentare l’esonero contributivo, strutturale, per le assunzioni stabili di giovani a partire dal 1° gennaio 2018.
Beneficiari dell’esonero: datori di lavoro privato, esclusi i datori di lavoro domestico.
Tipo di assunzione: assunzione di giovani a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale. È esclusa (comma 114) la possibilità di abbinare il contratto di apprendistato (fatta salva la possibilità – 12 mesi di beneficio – prevista per gli apprendisti confermati in servizio) e, anche se non precisato dalla norma ma in analogia con i precedenti esoneri contributivi, il contratto intermittente (non essendo considerato un contratto stabile). A norma del comma 107, l’esonero in commento si applica, alle medesime condizioni, anche nei casi di conversione, successiva all’1.1.2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico al momento della conversione. Il richiamo alle condizioni fissate dalla norma determina quindi anche la verifica che il giovane oggetto della trasformazione del contratto non abbia lavorato precedentemente (con lo stesso o con altri datori di lavoro) con contratto a tempo indeterminato. Ritengo, come precisato per altri esoneri, che la manifestazione del diritto di precedenza (contrati di durata superiore a 6 mesi – D. Lgs. 81/2015) non infici il diritto al beneficio contributivo.
Giovani da assumere che danno diritto all’esonero: si tratta di giovani che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto:
– (assunzioni nel 2018) il 35° anno di età, vale a dire giovani fino a 34 anni e 364 giorni (esclusi gli apprendisti confermati in sevizio per i quali vale il limite di 29 anni e 364 giorni – comma 106);
– (assunzioni dal 2019) il 30° anno di età, vale a dire giovani fino a 29 anni e 364 giorni.
L’assunzione è incentivata qualora detti soggetti non siano stati precedentemente occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatte salve le seguenti eccezioni:
– assunzione di giovane (con il citato requisito anagrafico) con precedente rapporto di apprendistato (qualsiasi tipologia) svolto presso un altro datore di lavoro e non proseguito in rapporto a tempo indeterminato (vale a dire che devono aver concluso il percorso formativo di apprendistato; pertanto una risoluzione anticipata esclude la possibilità dell’assunzione incentivata);
– assunzione di un giovane (anche in deroga ai limiti di età) con precedente rapporto di lavoro incentivato (non completato) secondo la disposizione in argomento (vedere il comma 103).
Beneficio e durata: il beneficio consiste nell’esonero, per un periodo massimo di 36 mesi, dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti INAIL, nel limite massimo di importo pari a € 3.000,00 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (€ 250/mese – € 8,21/giorno). Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Alla stregua degli altri esoneri contributivi con analoga regolamentazione ritengo che alcune aliquote non siano oggetto di sgravio, ma sarà meglio attendere le conferme da parte dell’INPS.
Qualora intervenga la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e l’agevolazione sia stata parzialmente fruita (non sono ancora decorsi i 36 mesi), il giovane venga nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio, a norma del comma 103, è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni;
Il beneficio può essere revocato, con recupero di quanto già utilizzato, qualora intervenga (comma 105), nei sei mesi successivi, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero.
L’esonero può altresì essere concesso (comma 106), per un periodo massimo di 12 mesi, fermo restando il limite massimo di € 3.000,00 su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato (vale a dire il contratto non si è interrotto per termine del periodo di apprendistato) a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l’esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81(vale a dire dal mese successivo alla scadenza dei 12 mesi previsti per l’applicazione della contribuzione apprendisti in caso di prosecuzione del rapporto al termine del periodo di apprendistato). Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 103 (decurtazione dell’esonero eventualmente fruito precedentemente), 104 (condizioni generali per accedere alle agevolazioni e non aver effettuato licenziamenti nei sei mesi precedenti) e 105 (licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore o di lavoratore con la medesima qualifica nei sei mesi successivi).
Esonero al 100%
L’esonero di cui sopra è elevato alla misura del 100% (anziché del 50%), fermi comunque il limite massimo di € 3.000 su base annua e il requisito anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio (disposizione che si sostituisce a quella regolamentata dalla L. 232/2016):
a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
A decorrere dal 1° gennaio 2018 e con effetto dalle assunzioni decorrenti dalla medesima data sono abrogati i commi 308, 309 e 310 dell’art. 1, della L. 232/2016 che regolavano l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato (entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio) di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola lavoro per almeno il 30% delle ore previste ovvero studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore ovvero di alta formazione (c.d. apprendistato duale).
A norma di quanto disposto dal comma 114, il beneficio in commento non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (limitatamente al periodo di applicazione degli stessi). Conseguentemente, l’esonero contributivo può essere cumulato con altri benefici non di tipo contributivo.
Altre condizioni: per accedere all’incentivo occorre rispettare le condizioni di carattere generale fissate, per l’applicazione delle incentivazioni per il lavoro, (DURC) dall’art. 31 del D. Lgs. 151/2015. Inoltre il comma 104 prevede (come sopra precisato) che l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che nei sei mesi precedenti l’assunzione non abbiamo proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamento collettivi (L. 223/1991), nella medesima unità produttiva.
Si attendono ora le istruzioni operative da parte dell’INPS