La ricetta del Job Acts per il reinserimento nel mondo del lavoro dei percettori di mobilità e indennità di disoccupazione è l’apprendistato professionalizzante che può essere esteso oltre il limite massimo dei 29 anni di età del soggetto assunto. I datori di lavoro possono, cioè, assumere con contratto di apprendistato professionalizzante soggetti beneficiari dell’indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, anche quando questi abbiano superato i 29 anni, accedendo ad incentivi contributivi ed economici, è questa in sintesi la misura dell’apprendistato fuori dai limiti di età previsti per legge (minimo 17 anni, massimo 29 anni), prevista dal dlgs 81/2015 (c.d. Job Acts) e ora finalmente operativa dopo 2 anni grazie al messaggio n 2243/2017 dell’INPS.

Andiamo con ordine:

chi sono i beneficiari:

PER LE AZIENDE: tutti i datori di lavoro

I LAVORATORI:

– Beneficiari di indennità di mobilità da 17 anni in su

– Beneficiari di trattamento di disoccupazione da 17 anni in su – I lavoratori interessati ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2015 sono solo i beneficiari di una di queste tipologie di trattamento di disoccupazione: NASpI; Aspi e MiniASpI; Indennità speciale di disoccupazione edile; Indennità di disoccupazione per i co.co.co. (DIS-COLL); più tutti i soggetti che, avendo chiesto il trattamento, abbiano comunque titolo alla prestazione pur non avendola ancora percepita.

La durata dell’apprendistato:

3 anni per tutte le PMI e 5 per le imprese artigiane anche edili

La durata dei benefici:

Beneficiari di mobilità: 18 mesi di riduzione contributiva + recupero del 50% dell’indennita ancora spettante

Beneficiari di trattamenti di disoccupazione: 3 anni e 5 per le imprese artigiane di riduzione contributiva

Obblighi:

divieto di recedere alla fine del periodo formativo

Nessuna agevolazione al termine del periodo formativo, nell’anno successivo, come invece avviene negli altri contratti di apprendistato S T U D I O U B O L D I Consulenti del Lavoro

Le agevolazioni:

Beneficiari di indennità di mobilità

Per l’assunzione in apprendistato professionalizzante dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, occorre tener conto di quanto segue:

a) l’aliquota contributiva a carico del datore, per primi 18 mesi dall’assunzione, è pari al 10%, a prescindere dal fatto che si tratti di datore che occupa fino a 9 o da 10 dipendenti in su;

b) non è dovuta la contribuzione di finanziamento per la NASpI;

c) l’aliquota a carico dell’apprendista è pari al 5,84% per tutta la durata del periodo di apprendistato: e quindi per un massimo di 3 anni (5 per l’artigianato edile e non);

d) in forza di quanto previsto dall’art. 47, co. 7, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, i benefici contributivi in capo al datore non sono mantenuti per 1 anno dalla prosecuzione del rapporto al termine del periodo di formazione (a differenza dell’apprendistato “ordinario”);
e) trattandosi di assunzione a tempo indeterminato, a favore del datore opera un incentivo economico pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il residuo periodo (con un massimo di 12 mesi, 24 per i lavoratori di età superiore a 50 anni, ulteriormente elevati a 36 mesi per particolari territori).

APPRENDISTATO CON BENEFICIARI DI INDENNITÀ DI MOBILITÀ: ALIQUOTE
Durata Datore Dipendente
Primi 18 mesi di contratto 10% 5,84%
Dal 19° mese fino al termine del periodo di apprendistato Piena 5,84%
Dal termine dell’apprendistato in poi Piena Piena

Nota Bene: in caso di assunzione presso datori soggetti all’applicazione delle integrazioni salariali, la contribuzione è incrementata per Cigo/Cigs; allo stesso modo occorre agire nel caso di assunzione presso datori soggetti ai Fondi di solidarietà (Titolo II del D.Lgs. n. 148/2015): anche in questo caso la contribuzione dovuta deve essere incrementata con la relativa contribuzione di finanziamento.

Beneficiari di trattamento di disoccupazione

a) la riduzione contributiva, a carico datore, nella misura prevista per gli apprendisti per tutta la durata del periodo formativo (massimo 3 anni, elevabili a 5 per il settore artigiano edile e non): l’aliquota contributiva a carico datore per il periodo di apprendistato è pari al 10%; invece per i datori fino a 9 dipendenti, essa è pari all’1,5% nel 1° anno di contratto, al 3% nel 2° anno, e al 10% negli anni successivi al 2°;

b) la contribuzione di finanziamento NASpI (in misura pari all’1,31%), e per i fondi interprofessionali per la formazione continua ex art. 25, legge n. 845/1978 (0,30%);

c) l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% per tutta la durata del periodo di formazione (massimo 3 anni, aumentato a 5 per l’artigianato edile e non);

d) in virtù dell’art. 47, co. 7, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, i benefici contributivi in capo al datore non sono mantenuti per 1 anno dalla prosecuzione del rapporto al termine del periodo di formazione (come invece avviene nell’apprendistato “ordinario”).

APPRENDISTATO PER BENEFICIARI DI TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE: ALIQUOTE
Anno Fino a 9 dipendenti * 10 dipendenti e oltre
Datore Apprendista Totale Datore Apprendista Totale
3,11% 5,84% 8,95% 11,61% 5,84% 17,45%
4,61% 5,84% 10,45% 11,61% 5,84% 17,45%
11,61% 5,84% 17,45% 11,61% 5,84% 17,45%

* Nel settore dell’artigianato edile e non edile, la contribuzione ridotta, nella misura prevista per il 3° anno (ossia il 17,45% in tutto) opera sono al 60° mese, ossia fino al 5° anno.

Nota Bene: nel caso di assunzione presso datori soggetti all’applicazione delle integrazioni salariali, la contribuzione è incrementata per Cigo/Cigs; allo stesso modo occorre agire nel caso di assunzione presso datori soggetti ai Fondi di solidarietà (Titolo II del D.Lgs. n. 148/2015): anche in questo caso la contribuzione dovuta deve essere incrementata con la relativa contribuzione di finanziamento.

Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto, per effetto dell’art. 47, co. 7, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, l’aliquota contributiva a carico datore è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione e alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro, e così anche quella a carico del lavoratore.

Infine, è bene precisare che a differenza dell’apprendistato professionalizzante per i percettori di mobilità, l’art. 47, co. 4, del D.Lgs. n. 81/2015, non ha disposto incentivi economici per i datori che assumono in apprendistato professionalizzante soggetti percettori di una indennità di disoccupazione.