La ricetta del Job Acts per il reinserimento nel mondo del lavoro dei percettori di mobilità e indennità di disoccupazione è l’apprendistato professionalizzante che può essere esteso oltre il limite massimo dei 29 anni di età del soggetto assunto. I datori di lavoro possono, cioè, assumere con contratto di apprendistato professionalizzante soggetti beneficiari dell’indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, anche quando questi abbiano superato i 29 anni, accedendo ad incentivi contributivi ed economici, è questa in sintesi la misura dell’apprendistato fuori dai limiti di età previsti per legge (minimo 17 anni, massimo 29 anni), prevista dal dlgs 81/2015 (c.d. Job Acts) e ora finalmente operativa dopo 2 anni grazie al messaggio n 2243/2017 dell’INPS.
Andiamo con ordine:
chi sono i beneficiari:
PER LE AZIENDE: tutti i datori di lavoro
I LAVORATORI:
– Beneficiari di indennità di mobilità da 17 anni in su
– Beneficiari di trattamento di disoccupazione da 17 anni in su – I lavoratori interessati ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2015 sono solo i beneficiari di una di queste tipologie di trattamento di disoccupazione: NASpI; Aspi e MiniASpI; Indennità speciale di disoccupazione edile; Indennità di disoccupazione per i co.co.co. (DIS-COLL); più tutti i soggetti che, avendo chiesto il trattamento, abbiano comunque titolo alla prestazione pur non avendola ancora percepita.
La durata dell’apprendistato:
3 anni per tutte le PMI e 5 per le imprese artigiane anche edili
La durata dei benefici:
Beneficiari di mobilità: 18 mesi di riduzione contributiva + recupero del 50% dell’indennita ancora spettante
Beneficiari di trattamenti di disoccupazione: 3 anni e 5 per le imprese artigiane di riduzione contributiva
Obblighi:
divieto di recedere alla fine del periodo formativo
Nessuna agevolazione al termine del periodo formativo, nell’anno successivo, come invece avviene negli altri contratti di apprendistato S T U D I O U B O L D I Consulenti del Lavoro
Le agevolazioni:
Beneficiari di indennità di mobilità
Per l’assunzione in apprendistato professionalizzante dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, occorre tener conto di quanto segue:
a) l’aliquota contributiva a carico del datore, per primi 18 mesi dall’assunzione, è pari al 10%, a prescindere dal fatto che si tratti di datore che occupa fino a 9 o da 10 dipendenti in su;
b) non è dovuta la contribuzione di finanziamento per la NASpI;
c) l’aliquota a carico dell’apprendista è pari al 5,84% per tutta la durata del periodo di apprendistato: e quindi per un massimo di 3 anni (5 per l’artigianato edile e non);
d) in forza di quanto previsto dall’art. 47, co. 7, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, i benefici contributivi in capo al datore non sono mantenuti per 1 anno dalla prosecuzione del rapporto al termine del periodo di formazione (a differenza dell’apprendistato “ordinario”);
e) trattandosi di assunzione a tempo indeterminato, a favore del datore opera un incentivo economico pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il residuo periodo (con un massimo di 12 mesi, 24 per i lavoratori di età superiore a 50 anni, ulteriormente elevati a 36 mesi per particolari territori).
APPRENDISTATO CON BENEFICIARI DI INDENNITÀ DI MOBILITÀ: ALIQUOTE | ||
Durata | Datore | Dipendente |
Primi 18 mesi di contratto | 10% | 5,84% |
Dal 19° mese fino al termine del periodo di apprendistato | Piena | 5,84% |
Dal termine dell’apprendistato in poi | Piena | Piena |
Nota Bene: in caso di assunzione presso datori soggetti all’applicazione delle integrazioni salariali, la contribuzione è incrementata per Cigo/Cigs; allo stesso modo occorre agire nel caso di assunzione presso datori soggetti ai Fondi di solidarietà (Titolo II del D.Lgs. n. 148/2015): anche in questo caso la contribuzione dovuta deve essere incrementata con la relativa contribuzione di finanziamento.
Beneficiari di trattamento di disoccupazione
a) la riduzione contributiva, a carico datore, nella misura prevista per gli apprendisti per tutta la durata del periodo formativo (massimo 3 anni, elevabili a 5 per il settore artigiano edile e non): l’aliquota contributiva a carico datore per il periodo di apprendistato è pari al 10%; invece per i datori fino a 9 dipendenti, essa è pari all’1,5% nel 1° anno di contratto, al 3% nel 2° anno, e al 10% negli anni successivi al 2°;
b) la contribuzione di finanziamento NASpI (in misura pari all’1,31%), e per i fondi interprofessionali per la formazione continua ex art. 25, legge n. 845/1978 (0,30%);
c) l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% per tutta la durata del periodo di formazione (massimo 3 anni, aumentato a 5 per l’artigianato edile e non);
d) in virtù dell’art. 47, co. 7, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, i benefici contributivi in capo al datore non sono mantenuti per 1 anno dalla prosecuzione del rapporto al termine del periodo di formazione (come invece avviene nell’apprendistato “ordinario”).
APPRENDISTATO PER BENEFICIARI DI TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE: ALIQUOTE | ||||||
Anno | Fino a 9 dipendenti * | 10 dipendenti e oltre | ||||
Datore | Apprendista | Totale | Datore | Apprendista | Totale | |
1° | 3,11% | 5,84% | 8,95% | 11,61% | 5,84% | 17,45% |
2° | 4,61% | 5,84% | 10,45% | 11,61% | 5,84% | 17,45% |
3° | 11,61% | 5,84% | 17,45% | 11,61% | 5,84% | 17,45% |
* Nel settore dell’artigianato edile e non edile, la contribuzione ridotta, nella misura prevista per il 3° anno (ossia il 17,45% in tutto) opera sono al 60° mese, ossia fino al 5° anno.
Nota Bene: nel caso di assunzione presso datori soggetti all’applicazione delle integrazioni salariali, la contribuzione è incrementata per Cigo/Cigs; allo stesso modo occorre agire nel caso di assunzione presso datori soggetti ai Fondi di solidarietà (Titolo II del D.Lgs. n. 148/2015): anche in questo caso la contribuzione dovuta deve essere incrementata con la relativa contribuzione di finanziamento.
Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto, per effetto dell’art. 47, co. 7, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, l’aliquota contributiva a carico datore è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione e alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro, e così anche quella a carico del lavoratore.
Infine, è bene precisare che a differenza dell’apprendistato professionalizzante per i percettori di mobilità, l’art. 47, co. 4, del D.Lgs. n. 81/2015, non ha disposto incentivi economici per i datori che assumono in apprendistato professionalizzante soggetti percettori di una indennità di disoccupazione.