Con le modifiche introdotte nel  D.L. vo n. 148/2015, il Legislatore è intervenuto,  con il comma 133 dell’art. 1, della legge n. 205/2015 che ha prodotto l’art. 22-bis in cui viene ipotizzata, a determinate condizioni, la proroga dell’intervento di CIGS per la causale di riorganizzazione e di crisi aziendale: nella sostanza, ci si trova di fronte ad uno sforamento sia del limite massimo del quinquennio mobile e di quello particolare previsto per le singole causali (24 mesi per la ristrutturazione e 12 mesi per la crisi aziendale).
Tale possibilità, comunque, non ha natura strutturale, ma viene limitata agli anni 2018 e 2019 all’interno di un tetto di spesa annuale pari a 100 milioni di euro.
La possibilità di proroga non è generale, ma concessa ad alcune specifiche aziende in possesso di determinati requisiti.
Essa è riservata, innanzitutto, alle imprese che presentano un organico superiore ai cento dipendenti, che (questo è da intendersi quale requisito soggettivo) rivestano, nel contesto regionale territoriale, una rilevanza strategica anche per le ricadute occupazionali e che (requisito essenziale) abbiano raggiunto o stiano per raggiungere il limite massimo di utilizzo.