Riforma IRPEF-IRES – Valore dei beni e servizi ceduti ai dipendenti: cambiano i criteri per il calcolo Il D.Lgs. n. 192 del 2024, la “Riforma IRPEF-IRES”, in attuazione legge delega n. 111/2023, ha revisionato alcuni articoli del TUIR, riguardanti anche i redditi delle persone fisiche. In particolare, il Titolo I, Capo II, del D.Lgs. n. 192/2024, interviene sui redditi di lavoro dipendente, modificando tra le altre, i criteri per la determinazione del valore dei beni e servizi, ceduti ai dipendenti, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro, modificando i criteri per la determinazione del valore dei beni e servizi, ceduti ai dipendenti, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro.
Viene così previsto che il valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti è determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro. Le nuove regole si applicano dal 1° gennaio.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 89/E dell’11 aprile 2024, precisa che, il reddito da assoggettare a tassazione è pari al “valore normale” soltanto se il bene è ceduto o il servizio è prestato gratuitamente, anche nel caso dei beni prodotti dall’azienda e ceduti gratuitamente al dipendente. Se invece, per la cessione del bene, anche in caso di bene prodotto dall’azienda e ceduto al dipendente, o per la prestazione del servizio, il dipendente corrisponde delle somme con il sistema del versamento o della trattenuta, è necessario determinare il valore da assoggettare a tassazione sottraendo tali somme dal valore normale del bene o del servizio.
È stato precisato inoltre che, non concorrono alla formazione della base imponibile del dipendente:
– le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore;
– le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.
A configurarsi quale reddito per il dipendente, è solo il bene offerto in omaggio e non il bene acquistato o per il quale il lavoratore ha subito trattenute.
Si ricorda infine che, non concorrono alla formazione del reddito il “valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23”.
In questo modo, il legislatore ha previsto la possibilità per il datore di lavoro, di erogare beni e/o servizi “gratuiti” ai lavoratori, riconoscendo la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente entro un determinato limite di importo.

Collegato lavoroil periodo di prova per i contratti a termine
È stata pubblicata nella G.U. n. 303  del 28  dicembre 2024  la L. 13 dicembre 2024 n. 203 (c.d. collegato lavoro).
L’articolo 13, mediante modifica dell’articolo 7, comma 2, D.Lgs. 104/2022, introduce un nuovo meccanismo per la determinazione della durata del patto di prova per i contratti a tempo determinato.
La durata del periodo di prova è, infatti, stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro; in ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a 6 mesi, e a 30 giorni, per quelli aventi durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi. In caso di contratti oltre i 12 mesi il conteggio prosegue ma la norma fa salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva o della legge che prevede sei mesi.

Mille proroghe: fino al 31.12. 25 le causali per i TD
È stato pubblicato nella G.U. n. 302 del 27  dicembre 2024 il D.L. 27 dicembre 2024 n. 202 (c.d. 1000 proroghe).
All’articolo 14, rubricato “Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo”, comma 3, si proroga fino al 31 dicembre 2025 la possibilità, prevista dall’articolo 19, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/2015, di utilizzare causali di natura tecnica, organizzativa e produttiva, individuate dalle parti in assenza di disposizioni della contrattazione collettiva, per poter instaurare rapporti di durata superiore a 12 mesi, per le imprese del turismo.

Collegato lavoroDimissioni di fatto (dimissioni per fatti concludenti) senza ticket INPS
Il Collegato Lavoro (legge n. 203/2024), che entrerà in vigore dal 12 gennaio, ha già trovato una prima valutazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n. 9740 del 2024. Tra le misure adottate ci sono alcune novità attese dalle imprese, che impattano fortemente sulla gestione dei contratti e dei rapporti di lavoro.
L’Ispettorato del Lavoro, nella stessa nota n. 9740 del 2024, si è riservato di fornire indicazioni dettagliate rispetto alle attività di verifica poste dal legislatore in capo agli Ispettorati territoriali del lavoro, con riferimento alla veridicità della comunicazione effettuata dai datori di lavoro concernente l’assenza ingiustificata del lavoratore. In caso di assenza ingiustificata protratta oltre i termini previsti dal CCNL o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni il datore di lavoro può:
– trasmettere adeguata comunicazione all’Ispettorato territoriale del Lavoro che ha facoltà di effettuare accertamenti;
considerare il rapporto risolto per volontà del lavoratore, senza necessità di applicare la procedura telematica, e pagare il Ticket INPS.
N.B. Il lavoratore può dimostrare l’impossibilità di comunicare il motivo dell’assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.
Le dimissioni per fatti concludenti comportano:
a) l’esclusione del datore di lavoro dall’obbligo di versare il contributo NASpI;
b) la facoltà per il datore di lavoro di trattenere dalle competenze di fine rapporto l’indennità di mancato preavviso;
c) l’impossibilità per il lavoratore di fruire della NASpI.

Collegato lavoroLavoro agile/Smart Working
Il Collegato Lavoro (legge n. 203/2024), che entrerà in vigore dal 12 gennaio fissa il termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile, prima non individuato espressamente dalla legge. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successive alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.

Legge di bilancio – Maxi deduzione costo del lavo ro fino al 2027: a quali condizioni e come si calcola il beneficio
Con la legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) arriva la proroga fino al 2027 della maxi-deduzione del costo del 120% per il personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Previsto anche un incremento del 130% in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti appartenenti a categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela.

Codice Appalti: in GU il decreto correttivo
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante le disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il decreto è vigore dal 31 dicembre 2024.
Il correttivo al Codice Appalti inserisce 3 nuovi allegati, tra i quali in particolare, il nuovo Allegato I.01 che stabilisce i criteri per l’individuazione del contratto collettivo di lavoro applicabile e la verifica dell’equipollenza dei contratti, diversificando la disciplina tra il settore dei lavori e quello dei servizi e forniture.
Il decreto modifica numerosi articoli del codice intervenendo in diversi ambiti tra cui:
la tutela dell’equo compenso nelle gare di progettazione: sono chiariti i termini di applicabilità della legge sull’equo compenso (L. 49/2023) al settore dei contratti pubblici, in modo da operare un bilanciamento tra gli interessi;
il meccanismo di revisione dei prezzi nei contratti pubblici, con indici sintetici che permettono di adeguare gli importi contrattuali;
la digitalizzazione dei contratti pubblici e BIM (Building Information Modeling – progettazione in modalità digitale)

Legge di bilancio deducibili dal reddito d’impresa solo le spese tracciate
La legge di Bilancio 2025 n. 207/2024, all’articolo 1, commi 81-83, introduce regole più rigorose per le spese di trasferta e i rimborsi relativi a vitto, alloggio, viaggio e trasporto, inclusi taxi e Ncc. Per beneficiare della deducibilità ai fini Ires/Irpef e Irap, nonché per evitare che tali importi siano considerati imponibili come reddito da lavoro dipendente, è obbligatorio che i relativi pagamenti vengano effettuati tramite metodi tracciabili. Tuttavia, rimangono escluse da queste restrizioni le spese per i trasporti effettuati attraverso autoservizi pubblici di linea.

Collegato lavorodurata massima del contratto di lavoro a termine
Il Collegato Lavoro (legge n. 203/2024) all’art. 34, comma 2, specifica che le condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 – concernenti la durata massima del contratto a termine– “non operano in caso di impiego di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come individuati con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall’articolo 31, comma 2, del presente decreto”.

Legge di bilancio – Riduzione IRPEF
RIDUZIONE ALIQUOTE IRPEF
Da periodo d’imposta 2025, sul reddito imponibile si applicano le seguenti aliquote IRPEF, progressive per scaglioni di reddito:
a) fino a 28.000 euro: 23%;
b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%;
c) oltre 50.000 euro: 43%.

SOMME CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DELL’IMPONIBILE RICONOSCIUTO AI LAVORATORI CON REDDITI FINO A 20.000
La legge di Bilancio 2025, per i titolari di reddito di lavoro dipendente (escluse le pensioni e gli assegni equiparati), con un reddito annuo complessivo (al netto del reddito dell’abitazione principale) non superiore a 20.000 euro, riconosce una somma che non concorre alla formazione del reddito imponibile, che varia in funzione del livello di reddito complessivo posseduto, calcolata con le seguenti modalità:

Percentuale di abbattimento Reddito complessivo (1) (2) Somma che non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF
7,10% Fino a 8.500,00 Max. euro 603,50
5,30% Oltre 8.500,00 fino a 15.000,00 Max. euro 795,00
4,80% Oltre 15.000,00 fino a 20.000,00 Max. euro 960,00
(1) Ai fini dell’individuazione della percentuale da applicare, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.
(2) Ai fini della determinazione del reddito complessivo e della determinazione del reddito di lavoro dipendente rileva la quota esente del reddito agevolato per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero dei lavoratori impatriati, mentre non si tiene conto ai fini della determinazione del reddito complessivo del reddito derivante dall’abitazione principale.

NUOVA DETRAZIONE PER LAVORATORI CON REDDITO SUPERIORE A 20.000
Per i titolari di reddito da lavoro dipendente (escluse le pensioni e gli assegni equiparati) con un reddito complessivo (al netto del reddito derivante dall’abitazione principale) superiore a 20.000 euro, spetta una detrazione dall’imposta lorda, da rapportare al periodo di lavoro, determinata con le seguenti modalità.
Se il reddito complessivo non supera i 32mila euro, la detrazione è pari a mille euro; qualora invece il reddito complessivo superi la soglia dei 32mila euro spetta una detrazione decrescente al crescere del reddito, che si azzera per i soggetti con reddito a ridosso dei 40mila euro.

Reddito complessivo Detrazione
Superiore a euro 20.000 Fino a euro 32.000 Euro 1.000,00
Superiore a euro 32.000 Fino a euro 40.000 1000 x (40.000 – reddito complessivo) 8000

Ai fini della determinazione del reddito complessivo e della determinazione del reddito di lavoro dipendente rileva la quota esente del reddito agevolato per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’etero dei lavoratori impatriati mentre non si tiene conto ai fini della determinazione del reddito complessivo del reddito derivante dall’abitazione principale.

OBBLIGO DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA – RICONOSCERE LA SOMMA NON IMPONIBILE E EROGARE LE NUOVE DETRAZIONI D’IMPOSTA
I datori di lavoro sostituti d’imposta, all’atto dell’erogazione delle retribuzioni, applicheranno in maniera automatica sia la somma non imponibile spettante ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 20.000 euro, che la nuova detrazione d’imposta per lavoratori dipendenti con reddito complessivo superiore a 20.000 euro, verificando in sede di conguaglio di fine anno (o in occasione della cessazione del rapporto di lavoro) l’effettiva spettanza ed operando eventualmente per il relativo recupero.
Qualora l’importo da recuperare fosse superiore a 60 euro il recupero sarà operato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio fiscale. I datori di lavoro sostituti d’imposta recuperano le somme erogate ai lavoratori attraverso l’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997

Legge di bilancio Tassazione finge benefit per auto concesse in uso ai dipendenti
Si modifica la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori.
In particolare, si prevede che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri.
Tale percentuale è ridotta al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.
Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025 di nuove immatricolazioni dei veicoli.

Legge di bilancio Innalzamento del limite di esenzione per i fringe benefits
Anche per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, si applica la disciplina, già prevista con la legge di bilancio dello scorso anno limitatamente al periodo d’imposta 2024, più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits).
Il regime più favorevole consiste:
– nell’elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d’imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti;

Collegato lavoro – Somministrazione di lavoro – Durata massima
Nel computo della durata massima dei rapporti di lavoro a termine (con contratto a tempo determinato diretto e somministrazione a termine) vanno considerati anche le missioni a termine effettuate dai lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia per il Lavoro.

Collegato lavoro – Contratto a tempo determinato – Attività stagionale interpretazione autentica
Viene predisposta una interpretazione autentica per quanto riguarda le esclusioni alla regola del cd. “stop and go”, prevista dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015.
In particolare, sono considerate attività stagionali, e come tali escluse dalla regola che prevede l’obbligo di una vacanza contrattuale tra due contratti a termine:
a) le attività stagionali indicate dal D.P.R. n. 1525 del 1963
b) le attività organizzate per fare fronte ad una intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico produttive o collegate a cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’articolo 51, del decreto legislativo 81 del 2015.

Collegato lavoro – Apprendistato di primo livello
Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del D.Lgs. n. 226 del 2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore è possibile la trasformazione del contratto, previo aggiornamento del piano formativo individuale, in:
a) apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali. In tale caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all’articolo 42, comma 5;
b) apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalità definite ai sensi e per gli effetti dell’articolo 45, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi.

Collegato lavoro – Visita medica – Ripresa lavoro dopo assenza superiore a 60 gg
Con riferimento all’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro per i casi di assenza del lavoratore, per motivi di salute, di durata superiore a 60 giorni continuativi previsto dalla normativa vigente, l’obbligo permane solo qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente che, altrimenti, è tenuto ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

La legge di Bilancio conferma anche gli anni 2025, 2026 e 2027, la riduzione (5%) dell’aliquota IRPEF a titolo di imposta sostituiva sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti relative ai premi di produttività.