L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la lettera circolare n. 49 del 15 marzo 2018, ha fornito alcune precisazioni in merito alle violazione delle disposizioni di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 81/2015 ed in particolare del divieto di stipula del contratto di lavoro intermittente in assenza della valutazione dei rischi.
Nel confermare l’orientamento della giurisprudenza recente in materia, l’Ispettorato del Lavoro ha evidenziato che “la violazione della norma imperativa di cui all’art. 14, comma 1, lett. c) consegue la trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto subordinato a tempo indeterminato che normalmente, in ragione del citato principio di effettività delle prestazioni, potrà essere a tempo parziale“.