Il comma 403 della Legge 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) ha modificato l’articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 87/2018 (c.d. decreto Dignità).
La modifica ha riguardato i contratti a termine esentati dall’applicazione dei nuovi limiti. In pratica, sono esentati dall’applicazione dei limiti disposti dal c.d. decreto Dignità i contratti a tempo determinato stipulati:
dalle pubbliche amministrazioni,
dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere,
dagli istituti pubblici di ricerca,
dalle società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa.
Questo il nuovo comma 3, dell’articolo 1, del decreto legge n. 87/2018
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche’ quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.