Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 la legge n. 213/2023 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. Diverse le previsioni in materia lavoristica e fiscale, ufficialmente in vigore da ieri.

  • Il taglio del cuneo fiscale a carico dei lavoratori dipendenti, esclusi i rapporti di lavoro domestico, senza effetti sul rateo di tredicesima, disposto in via eccezionale per tutto il 2024. L’esonero sarà di 6 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima; di 7 punti percentuali, a condizione che la stessa retribuzione, sempre parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

 

  • Limitatamente al periodo d’imposta 2024 e in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del TUIR, che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas. Tale limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi quelli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti, i figli adottivi o affidati, con redditi non superiori a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

 

  • Confermata, inoltre, anche per il 2024 la riduzione al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività erogati dal datore ai dipendenti, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi.

 

  • Dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

 

  • Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, viene riconosciuto un esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di la­voro dipendente a tempo indeterminato, pari al 100% della quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. Lo sgravio, tra gli altri, è riconosciuto in via sperimentale dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

 

  • Potenziato per il 2024 anche l’istituto del congedo parentale: i genitori potranno fruire in alternativa tra loro, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, di un congedo indennizzato all’80% della retribuzione mensile. Per il secondo mese l’indennizzo è pari al 60% percentuale elevata all’80% per il solo anno 2024.

 

  • Esonero previdenziale del 100% per i datori di lavoro che nel triennio 2024-2026 assumeranno donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie della misura del reddito di libertà.

 

  • Sono state prorogate per il 2024, alcune misure di anticipo pensionistico già sperimentate negli anni precedenti come Quota 103 (62 anni e 41 di contributi), Ape Sociale (63 anni e 5 mesi) e Opzione Donna.

 

  • Contrasto dell’evasione contributiva nel settore del lavoro domestico. L’Agenzia delle entrate e l’INPS realizzeranno la piena interoperabilità delle rispettive banche dati, anche utilizzando nuove tecnologie, mettendo a disposizione dei contribuenti i relativi dati analizzati ed acquisiti. S’intende favorire l’adempimento spontaneo tramite dichiarazione precompilata e la segnalazione di eventuali anomalie. E’ previsto che i due enti svolgano analisi e controlli su dati retributivi e contributivi, con interventi finalizzati alla corretta ricostruzione delle posizioni reddituali e contributive.

 

  • Compensazione telematica dei crediti INPS e INAIL. A decorrere dal primo luglio 2024, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL potranno essere compensati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della stessa.

 

  • Riscatto previdenziale dei periodi non coperti da versamenti contributivi. In via sperimentale per il biennio 2024-2025, per i soggetti che siano già titolari di pensione e che abbiano versato il primo contributo in data successiva al 31 dicembre 1995, è prevista la facoltà di riscattare, in tutto o in parte, periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria (anche non consecutivi) non coperti da contribuzione, ricadenti tra l’anno del versamento del primo contributo e quello dell’ultimo accreditato fino ad un massimo di 5 anni totali. L’onere per il riscatto, relativamente ai lavoratori del settore privato, potrà essere sostenuto dal datore di lavoro, destinando a tal fine i premi di produzione del lavoratore. In tal caso, il contributo è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e non concorre alla determinazione del reddito da lavoro dipendente.

 

  • Cosiddetto “Bonus Maroni.” Anche per il lavoratore che maturi i requisiti per accedere a Quota 103 nell’anno 2024, sarà possibile richiedere l’esonero dal versamento della quota contributiva a proprio carico, per averla così accreditata in busta paga (c.d. Bonus Maroni).

 

  • Stabilizzazione e modifiche alla ISCRO. A decorrere dal 2024, è confermata l’istituzione della Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa come misura strutturale

 

  • Modifiche delle indennità di malattia per i lavoratori marittimi. Modificata la misura dell’indennità di malattia fondamentale e complementare per i lavoratori marittimi, prevedendo, per gli eventi insorti a partire dal 1° gennaio 2024, delle modifiche

 

  • Sostegni ai lavoratori dei settori “deboli”. Per il 2024, sono previste, a valere sul “Fondo sociale occupazione e formazione”, la proroga ed il finanziamento di:
    • misure a sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dei call center;
    • misure a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti nel settore della pesca marittima (compresi i soci di cooperative della piccola pesca);
    • trattamenti di CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa;
    • trattamenti straordinari di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti (sospesi o con orario ridotto) di aziende sequestrate e confiscate;
    • interventi a sostegno del reddito per i lavoratori per specifiche situazioni di crisi aziendali, dopo la crisi economica derivante da pandemia e crisi energetica;
    • interventi a sostegno del reddito in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese del gruppo ILVA.

 

  • Rifinanziamento della CIGS per il 2024, a valere sul “Fondo sociale occupazione e formazione”, dell’autorizzazione di spesa prevista dalla normativa vigente per la cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale.

 

  • Aumento del bonus asili nido o supporto domiciliare, prevedendo un aumento del Bonus asilo nido già in vigore, solo per le famiglie con almeno due figli. Il bonus passa a 3600 euro annui per i nati dal 1 gennaio 2024 per  le famiglie con ISEE  fino a 40mila euro e con un altro figlio sotto i 10 anni. La novità è strutturale, cioè resterà in vigore anche in futuro , a meno di nuove modifiche.

 

  • Proroga, sino al 31 dicembre 2024, dei permessi di soggiorno rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea provenienti dall’Ucraina.

 

 

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n.216/2023 che attua il primo modulo della riforma delle imposte sul reddito.

  • Un aspetto rilevante in materia di lavoro contenuto nel decreto legislativo n.216/2023, riguarda la cosiddetta “assunzione incrementale“. Per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, la novità consiste nell’incremento del 20% del costo del personale di nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato. Questo incremento è applicato ai fini della determinazione del reddito e rappresenta un sostegno significativo per le imprese che decidono di ampliare la propria forza lavoro. È importante notare che, nonostante la previsione richieda un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni, l’implementazione di questa disposizione può avere impatti positivi sulle decisioni di assunzione. Sebbene sia una misura indirettamente legata alla sfera lavorativa, il suo effetto sulla deducibilità dei costi dal reddito d’impresa la rende un incentivo di rilievo per le imprese, promuovendo la creazione di nuovi posti di lavoro e sostenendo la crescita economica complessiva.

 

  • Per l’anno 2024, viene eliminato lo scaglione del 25%, incluso nell’applicazione dell’aliquota minima. Per l’anno 2024, nella determinazione dell’imposta sul reddito sulle persone fisiche, l’imposta lorda è calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
    • fino a 28.000 euro, 23%;
    • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
    • oltre 50.000 euro, 43%.

 

  • Innalzamento della detrazione per lavoro dipendente a 1.955 euro.

 

  • Beneficio della detrazione fiscale limitato per i redditi superiori a 50.000 euro, introducendo una diminuzione per alcuni oneri specifici.