Articolo 1
(Definizioni)
- Ai fini del presente decreto si intende per:
- a) “Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche”: lo strumento istituito dal d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 presso il Dipartimento per lo sport per assolvere alle funzioni, tra l’altro, di certificazione dell’effettiva natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dagli Enti Sportivi dilettantistici, ai sensi dell’articolo 10, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii., e dell’articolo 5, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 e ss.mm.ii.;
- b) “Lavoratore sportivo”: ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, è lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute s.p.a. o di altro soggetto tesserato. È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali;
- c) “Lavoro sportivo di tipo dilettantistico”: nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, nel quale ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
c.1) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici;
c.2) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- d) “Unilav-Sport”: il modello di comunicazione obbligatoria, alternativo alla comunicazione effettuata attraverso il Registro di cui alla lett. a, con il quale l’ente sportivo dilettantistico assolve agli obblighi di comunicazione di cui al presente decreto;
- e) “Ente sportivo”: l’associazione o società sportiva dilettantistica nonché la Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata, l’Ente di promozione sportiva, l’associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e Sport e salute S.p.a. destinataria delle prestazioni sportive.
Articolo 2
(Finalità e ambito di applicazione)
- Il presente decreto definisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni di inizio di un rapporto di lavoro sportivo di tipo dilettantistico che un ente sportivo dilettantistico è tenuto a comunicare ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
- Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche alle comunicazioni di cessazione anticipata del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico.
- Le comunicazioni di cui ai commi precedenti possono essere effettuate in via telematica utilizzando il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, disponibile all’indirizzo registro.sportesalute.eu, o, in alternativa, compilando il modello “UNILAV-Sport”, utilizzando l’applicativo messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali accedendo all’indirizzo servizi.lavoro.gov.it.
- Le comunicazioni di cui al presente decreto, secondo le previsioni dell’articolo 9-bis, comma 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono essere effettuate, anche attraverso il Registro di cui al comma precedente, dalle associazioni o società nonché dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, dalle associazioni benemerite, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e da Sport e salute S.p.a. destinatarie della prestazione di lavoro sportivo dilettantistico anche per il tramite dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
- Le comunicazioni rese dai datori di lavoro sportivo a partire dal 1° luglio 2023 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, restano valide ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021. In fase di prima applicazione, il termine del trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro, di cui all’articolo 28, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2021, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i rapporti di lavoro di cui al comma 1 per i quali non è stata effettuata la comunicazione obbligatoria e che sono stati instaurati a partire dal 1° luglio 2023.
Articolo 3
(Modelli e modalità di comunicazione)
- Per le comunicazioni mediante l’applicativo messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al precedente articolo 2, viene adottato il modello “Unilav-Sport”, di cui all’Allegato A, secondo i sistemi di classificazione di cui all’Allegato B e le modalità tecniche di cui all’Allegato C. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.
Per le comunicazioni mediante il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui sempre al precedente articolo 2, l’Ente sportivo procede secondo le indicazioni contenute nel regolamento del medesimo Registro di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.
- Le comunicazioni sono effettuate nel rispetto dell’articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e dell’articolo 21 della legge 28 aprile 1949, n. 264, entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro.
- I dati contenuti nel modello “Unilav-Sport” e nelle comunicazioni effettuate attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche vengono resi disponibili al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; all’Istituto nazionale della Previdenza sociale; all’Istituto nazionale per le Assicurazioni e gli Infortuni sul lavoro; alle Regioni e Province Autonome, per i rispettivi ambiti di competenza; al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; ad Anpal per l’aggiornamento della scheda anagrafico professionale; all’Ispettorato Nazionale del Lavoro e, nel caso di lavoratori stranieri, al Ministero dell’Interno, secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività e con le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione digitale.
- I dati del modello “Unilav-Sport” vengono trasmessi al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività e con le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione digitale e automaticamente acquisiti al Registro medesimo.
Articolo 4
(Sanzioni)
- In relazione agli adempimenti inerenti alle comunicazioni di cui all’articolo 2, si applicano le medesime sanzioni previste per l’omessa o ritardata comunicazione di cui all’art. 19 comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
- All’irrogazione della sanzione provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 alla sede territorialmente competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Articolo 5
(Entrata in vigore)
- Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet www.governo.it.