La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 12 marzo 2024, n. 6552, ha stabilito che in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO), alla luce della nuova formulazione dell’articolo 2103 del cod. civ., come novellato dal D.Lgs. n. 81/2015, è onere del datore di lavoro fornire la prova dell’impossibilità del repêchage, e in particolare, di aver prospettato al dipendente, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori compatibili con il suo bagaglio professionale, ai fini della sua utilizzazione alternativa.