La Corte di cassazione con la sentenza 18317/2016 conferma che il licenziamento per scarso rendimento è legittimo solo se il datore di lavoro fornisce la prova del mancato raggiungimento da parte del dipendente degli obiettivi minimi affidati e, in in più, dimostra che il mancato conseguimento di tali obiettivi sia dovuto a un inadempimento del lavoratore.