Mi sembra doveroso, al fine di dare informazioni complete e precise fare alcune considerazioni circa il comportamento di alcune sedi dell’Inps in merito al pagamento del bonus di 200 euro per i lavoratori intermittenti di cui al d.lgs 81/2015 art. dal 18 al 23, con o senza indennità di disponibilità.
Per introdurre l’argomento e le comunicazioni fin qui fornire non possiamo che partire dalla norma che ha istituito il bonus e più precisamente il DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50, gli articoli 31 e 32.
Il decreto è entrato in vigore il 18/05/2022, e testualmente recita all’art. 32 comma 15
“L’INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, un’indennità una tantum pari a 200 euro. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.
Il tenore di questo articolo, il 32, analizza dal 1 al 16 i casi specifici della tipologia di rapporto dei lavoratori precisandone le modalità con cui dovrà essere riconosciuto ai lavoratori il bonus oltre alle caratteristiche che sono in comune per tutti quelle previste dall’art. 31
“Ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, e’ riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità e’ riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18”
E aggiunge ai casi specifici, come quelli del comma 15 altre condizioni per particolari categorie di lavoratori, e nel caso specifico, per gli intermittenti.
“che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, un’indennità una tantum pari a 200 euro. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021”.
Fino a qui tutto chiaro così come le prime indicazioni dell’INPS con il messaggio 2397/2022.
In ultima analisi l’INPS con il , recente messaggio seguito dal messaggio n. 2505/2022 dando una spiegazione per i soggetti part time, precisa che per gli stessi si faccia riferimento anche ai lavoratori intermittenti, contrastando quanto previsto nella norma, “L’INPS, a domanda, eroga….” e non il datore di lavoro eroga, come per altri casi ai commi precedenti; anche se non lo fa esplicitamente, ma li “ricomprende” in una sorta di modalità di calcolo, facendo presuppore che, essendo trattati come i part time anche loro siano soggetti a cui spetta il bonus di 200 euro erogato però dal datore di lavoro.
Di questa incomprensione l’INPS per ora si attiene rispondendo che darà un chirimento, ma la maggior parte delle sedi, per ora, respingono le domande mettendo i datori di lavoro in grande difficoltà.
Mi sembra di poter valutare che è la norma che determina chi provvederà a pagare il bonus e in questo caso deve essere l’INPS, “L’INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti…”, come già anticipato da più fonti attenibili. Tuttavia se si fa una analisi dettagliata si potrebbe fare una considerazione, ovvero il comma riguarda i lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti, ma SOLO gli stagionali intermittenti, lasciando tutte le altre tipologie di “intermittenti” alle considerazioni sin qui fatte; tutto ciò però non avrebbe senso perché in realtà non vi è una netta differenza fra i lavoratori stagionali a tempo determinato intermittenti e i lavoratori intermittenti anche ordinari, nevvero che il primo messaggio fa sempre riferimento alle regole delle 50 giornate, per gli intermittenti, che potrebbero allora confermare la tesi che si tratti di tutti i lavoratori intermittenti e non solo degli stagionali intermittenti.
Siamo in italia quindi ogni possibile interpretazione potrebbe valere.
Mi è sembrato doveroso darvi questa informazione e vi consiglio di preparare comunque l’eventuale documentazione da consegnare anche ai lavoratori intermittenti, facendo riferimento a quelle già pubblicate, alle quali SECONDO ME dovrà essere aggiunta la dichiarazione delle 50 giornate nel 2021 e il reddito percepito nello stesso anno.
Altro aspetto che fa sorgere un dubbio interpretativo: ma in questo caso per i lavoratori stagionali che hanno avuto un contratto dipendente di almeno 50 giorni nel 2021, con reddito massimo di 35mial euro (sempre nel 2021), gli stessi devono presentare domanda. Però dalla formulazione della norma sembra che questo riguardi esclusivamente i lavoratori stagionali con contratto a tempo determinato, non qualsiasi forma di contratto a termine. E’ un chiarimento che con ogni probabilità speriamo verrà fornito dall’INPS con altre circolari applicative.
Come in tutti questi casi si attende la tanto agognata circolare INPS che nella prassi segue i messaggi, appena ci saranno delucidazioni in merito sarete prontamente informati.