La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 25 settembre 2024, n. 25661, ha stabilito che il lavoratore può sempre provare la giustificatezza dell’assenza (articolo 2119, cod. civ.), anche successivamente alla malattia, qualora sia stato impossibilitato ad effettuare la prescritta comunicazione in casi specifici, tra cui rientrerebbe anche l’ipotesi di malattia contratta all’estero (dichiarato illegittimo il licenziamento di un lavoratore che, trovandosi all’estero, aveva comunicato di essersi ammalato mediante fax al numero aziendale e quindi con una modalità meno tempestiva e consueta, ma prevista dal regolamento aziendale).