La maxi deduzione costo del lavoro prevede un beneficio fiscale per le nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, effettuate nel corso del 2024. La procedura per verificare il diritto all’agevolazione e per calcolare la relativa maggiore deduzione del costo del personale è tuttavia complessa. Occorre, infatti, controllare il rispetto di specifici requisiti, tra cui il calcolo dell’incremento occupazionale nel 2024 e del decremento occupazionale complessivo. Ai fini del calcolo del beneficio va inoltre fatto riferimento al dato contabile, senza considerare l’ammontare deducibile ai fini del reddito d’impresa. Chi sono i datori di lavoro beneficiari dell’agevolazione? Come occorre procedere per verificare il diritto alla fruizione?

Per il solo anno 2024 è stata prevista una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, effettuate nel corso dell’anno 2024.

Si tratta di quanto disposto dall’ art. 4,

D.Lgs. n. 216/2023, il decreto attuativo del primo modulo della riforma fiscale.

Vediamo, anche grazie alle indicazioni fornite dal decreto interministeriale (MEF, Lavoro) del 25 giugno 2024, tutte le caratteristiche di questa agevolazione a tempo e le modalità di fruizione.

Requisiti per la fruizione del beneficio

Il beneficio fiscale (20% di maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione ammesso in deduzione) potrà essere applicato solo qualora vengano soddisfatti i seguenti presupposti:

  1. incremento occupazionale nel 2024: il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, alla fine del periodo d’imposta 2024, dovrà essere superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023.

Formula: Lavoratori a TI in forza al 31/12/2024 > Lavoratori a TI mediamente occupati nel 2023

 

  1. incremento occupazionale complessivo nel 2024: alla fine del periodo d’imposta 2024, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, dovrà essere superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta 2023.
Formula: Lavoratori (TD+TI) in forza al 31/12/2024 > Lavoratori (TD+TI) mediamente occupati nel 2023

Le verifiche dovranno essere effettuate coinvolgendo anche le società controllate e collegate (art. 2359c.c.) o facenti capo allo stesso soggetto (concetto di impresa unica, regolamento n. 2023_2831_UE. Nel gruppo occorre considerare anche le società ed enti detenuti per interposta persona, società fiduciarie e persone fisiche (che producono reddito d’impresa) diverse dalle società di capitali.

L’incentivo, quindi, sarà disconosciuto qualora non si sarà raggiunto un incremento occupazionale a livello di gruppo interno.

In considerazione di ciò, per le società del gruppo interno la maggiorazione del costo del lavoro spetterà se le condizioni previste saranno rispettate anche con riferimento all’incremento occupazionale di gruppo e all’incremento occupazionale complessivo di gruppo. A tal fine:

  1. a) i datiriferiti alle società a controllo congiuntoe alle società collegate saranno considerati, in proporzione, rispettivamente, alla quota di controllo e a quella di partecipazione in esse detenuta;
  2. b) non si dovrà tener conto delle società collegate che sono, altresì, controllate da società non facenti parte del medesimo gruppo interno.

La formula per il calcolo della media occupazionale, relativa ai dipendenti a tempo indeterminato e al numero complessivo dei dipendenti del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, va effettuato sommando i rapporti tra:

– il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun dipendente

– il valore 365 (ovvero 366 se il periodo d’imposta include febbraio con 29 gg.)

Il calcolo consente di identificare le Unità Lavorative Anno (ULA).

Decrementi

Tra i decrementi andranno incluse anche le ipotesi di interruzione del contratto di lavoro fisiologiche (quali, ad esempio, il pensionamento), in quanto le assunzioni operate rientrano nell’ordinario turn over delle risorse attive e non sono state stimolate dalla presenza dell’agevolazione. Tale indicazione è stata fornita nella relazione illustrativa al

decreto interministeriale del 25 giugno 2024

Per quanto l’esempio effettuato rappresenti un modello lampante circa una informazione conosciuta dal datore di lavoro (questi dovrebbe avere evidenza dell’età del lavoratore e della possibile uscita dall’azienda per il raggiungimento dell’età pensionabile), cosa succede qualora durante l’anno ci dovessero essere delle dimissioni? Queste porteranno un decremento, alla stregua dei pensionamenti, o saranno considerate neutre per il calcolo dell’incremento occupazionale?

Inoltre, l’indicazione fornita dalla relazione contrasta con quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 per la verifica dell’incremento occupazionale (sull’argomento vedasi anche la circolare INPS n. 582023). Infatti, l’art. 32, paragrafo 3, precisa che le agevolazioni sono comunque applicabili qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di:

– dimissioni volontarie;

– invalidità;

– pensionamento per raggiunti limiti d’età;

– riduzione volontaria dell’orario di lavoro;

– licenziamento per giusta causa.

Datori di lavoro beneficiari dell’agevolazione fiscale

I datori di lavoro che possono fruire dell’agevolazione fiscale, qualora abbiano i requisiti evidenziati in precedenza, sono:

– società/enti residenti in Italia (spa, sapa, srl, società cooperative e di mutua assicurazione);

– enti non commerciali, limitatamente ai nuovi assunti utilizzati nell’esercizio dell’attività commerciale, a condizione che risultino da separata evidenza contabile;

– soggetti non residenti, relativamente all’attività commerciale esercitata in Italia tramite una stabile organizzazione;

– imprese individuali (comprese imprese familiari e aziende coniugali);

– società di persone (snc, sas) e soggetti equiparati;

– esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo (anche in forma associata).

L’agevolazione spetta, comunque, ai soli datori di lavoro che hanno esercitato l’attività per tutto il periodo d’imposta 2023 (quindi per 365 giorni).

Infine, l’agevolazione non spetta alle società e agli enti:

– in liquidazione ordinaria*

– assoggettati a liquidazione giudiziale* (fallimento)

– assoggettati agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa* (es. liquidazione coatta amministrativa, amministrazione delle grandi imprese, concordato preventivo, etc.)

– ai soggetti esercenti, anche parzialmente, attività per le quali il reddito non è determinato in modo analitico, quali:

  1. i contribuenti forfetari;
  2. i soggetti non titolari di reddito d’impresa;
  3. le imprese che operano nel settore marittimo e che hanno optato per la Tonnage Tax, relativamente alle nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato impiegati esclusivamente nelle predette attività.

* l’esclusione opera a decorrere dall’inizio della procedura.

Tipologia di rapporti di lavoro

Ai fini della determinazione delle nuove assunzioni a tempo indeterminato, per il calcolo dell’incremento occupazionale, dell’incremento occupazionale complessivo e del decremento occupazionale complessivo, rilevano i seguenti rapporti di lavoro avviati nel periodo di imposta 2024:

– contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale (in questo caso, il conteggio dovrà avvenire in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno);

– rapporti di apprendistato;

– trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato;

– soci lavoratori di società cooperative (equiparati ai lavoratori dipendenti);

– per l’impresa utilizzatrice, i lavoratori somministrati, sempreché l’assunzione con l’Agenzia per il lavoro sia stata a tempo indeterminato. L’agevolazione spetta in misura proporzionale alla durata del rapporto di lavoro presso l’utilizzatore.

I lavoratori assunti a tempo indeterminato nel 2024 devono risultare in forza al termine del periodo d’imposta.

lavoratori assunti vanno calcolati pro-quota per i mesi di rapporto di lavoro (anche in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato).

Non rilevano, viceversa, i seguenti lavoratori:

  1. a) i cui contratti sono stati ceduti a seguito di operazioni straordinarie(fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni, affitti) ovvero per cessione di contratto ( 1406 c.c.);

‐i lavoratori vanno espunti sia dal dante causa (per il periodo d’imposta agevolato e per quello precedente) sia dall’avente causa (per il periodo d’imposta agevolato). In pratica, non si tratta di cessazione per chi cede e di assunzione per chi riceve il lavoratore.

‐ad eccezione dei dipendenti assunti a tempo indeterminato nel periodo agevolato (2024) dal dante causa. In quanto sono sempre da conteggiare, in proporzione alla durata del rapporto di lavoro, tanto per la determinazione dell’eventuale beneficio spettante al dante causa, quanto per quello spettante all’avente causa.

  1. b) assunti da parte della casa madre residente ma destinati ad una sua stabile organizzazione all’estero;

‐ tranne nel caso in cui prima di essere assegnati all’organizzazione localizzata all’estero abbiano svolto precedentemente l’attività presso la casa madre residente. L’agevolazione verrà applicata in proporzione alla durata del rapporto di lavoro che i dipendenti hanno avuto con la stessa.

  1. c) precedentemente in forza ad altra società del gruppo e il cui rapporto di lavoro con quest’ultima sia interrotto a decorrere dal 30 dicembre 2023;
  2. d) assunti e in seguito distaccati all’estero, a decorrere dalla data del distacco e fino al termine dello stesso;
  3. e) ricevuti in distacco da altra impresa.

Determinazione della maggiorazione

Il 20% di maggiorazione si applica al minore importo tra:

  1. a) il costo effettivo dei neoassunti sostenuto nel 2024 (quale risulta dal conto economico ai sensi dell’ articolo 2425, primo comma, lettera B), n. 9, del Codice civile);

– retribuzioni, contributi e accantonamenti per il TFR maturato nell’esercizio.

  1. b) l’incremento complessivo del costo del personale dipendente(B.9 Conto economico) rispetto a quello relativo all’esercizio 2023

– tutti i costi sostenuti nel corso dell’esercizio per il personale dipendente a tempo determinato, indeterminato e per l’utilizzo di lavoratori somministrati.

Va fatto riferimento, ai fini del calcolo del beneficio, al dato contabile, senza considerare l’ammontare deducibile ai fini del reddito d’impresa.

Queste le voci di bilancio da considerare:

– B9) Per il personale

– B9a) Salari e stipendi

– B9b) Oneri sociali

– B9c) Trattamento di fine rapporto

– B9d) Trattamento di quiescenza e simili

– B9e) Altri costi

Per i soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata (art. 66 del TUIR) e per gli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo (art. 54 del TUIR), occorre aver riguardo alle spese di lavoro dipendente sulla base del principio di cassa, ad eccezione del TFR che è deducibile per la quota maturata nel periodo di imposta.

I soggetti che non adottano lo schema di conto economico, ai sensi dell’ art. 2425 c.c., assumeranno le corrispondenti voci del costo del personale che, in caso di adozione di tale schema, sarebbero confluite nelle medesime voci, di cui al 1° comma, lettera B), numero 9), dell’ art. 2425 c.c.

Lavoratori meritevoli di maggiore tutela 

È prevista una ulteriore maggiorazione (+10%) qualora l’assunzione sia fatta nei confronti di una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela (Allegato 1, del D.L.vo n. 216/2013):

– lavoratori svantaggiati o con disabilità;

– donne di qualsiasi età con almeno 2 figli di età minore di 18 anni;

– donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea;

– donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza, da cui ne è derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;

– giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;

– lavoratori con sede di lavoro situata in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;

– ex percettori reddito di cittadinanza che non hanno i requisiti per l’accesso all’assegno di inclusione.

Conclusioni

La procedura per verificare il diritto all’agevolazione e per calcolare la relativa maggiore deduzione del costo del personale è alquanto complessa.

Mettiamo dentro anche il fatto che dalle indicazioni ufficiali fornite, l’incremento occupazionale potrà essere annullato da risoluzioni involontarie del datore di lavoro, come, ad esempio, in caso di richieste di pensionamento

 

Tabelle

Le modalità di calcolo del computo dei lavoratori, in assenza di ulteriori indicazioni, seguiranno le previsioni fornite dal D.M. del 25 giugno 2024, all’art. 4, che può essere schematizzato come segue:
Tipologia contrattuale
Computabile
Non computabile
Part-time
SI, in proporzione all’orario definito in contratto
Contratto a termine
SI, se trasformato a T.I.
Se non trasformato a T.I.
Distacco
Per il distaccante
Per il distaccatario
Somministrazione
SI, in proporzione alla durata
Soci lavoratori si cooperative
SI
Trasferimento d’azienda
Se prima del 2024
Se nel 2024
Spostamento infragruppo
Se prima del 2024
Se nel 2024
A conclusione, si propone di seguito uno schema di sintesi della misura:
Super deduzione 120/130% (art. 4, D.Lgs. n. 216/2023)
Misura dell’esonero e relativa durata
Deduzione del costo del lavoro pari al 120% per tutte le assunzioni a tempo indeterminato.
L’esonero sale al 130% per chi assume lavoratori svantaggiati:
– persone con disabilità;
– giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile (under30);
– donne di qualsiasi età con almeno due figli minori;
– ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l’accesso all’ADI;
– minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare.
La misura trova applicazione nel solo periodo di imposta 2024.
Datori di lavoro interessati
Tutti i datori di lavoro del settore privato che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni.
Sono escluse società ed enti:
– in liquidazione ordinaria
– assoggettati a liquidazione giudiziale (fallimento)
– assoggettati agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa (es. liquidazione coatta amministrativa
Lavoratori destinatati della misura
Tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato per cui si registra un incremento occupazionale
Rapporti di lavoro incentivati
– Assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato
– Apprendistato
Cumulabilità con altri incentivi
SI, con gli incentivi introdotti dal decreto Coesione e con tutti gli incentivi che permettono la cumulabilità con incentivi di natura economica
Modalità di fruizione
Applicando un aumento del 20% (o del 30% in caso di assunzione di soggetti svantaggiati) al costo del lavoro registrato alla fine del periodo di imposta, da cui deriva il calcolo dell’aliquota di imposta.
Le voci di bilancio da considerare nel calcolo del costo sono specificate all’interno del DM 25.06.2024