L’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, legge di Bilancio 2021), ha previsto che l’esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applichi fino al 31 dicembre 2029, modulato come segue:

– in misura pari al 30% fino al 31 dicembre 2025;

– in misura pari al 20% per gli anni 2026 e 2027;

– in misura pari al 10% per gli anni 2028 e 2029.

La decontribuzione in trattazione è stata applicata, a partire dalla mensilità di luglio 2022, ai sensi della sezione 2.1 della Comunicazione C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, e successive modificazioni (c.d. Temporary Crisis Framework o TCF) (NOTA 1).

L’esigenza di garantire la piena operatività della misura anche oltre il 31 dicembre 2023 ha portato le Autorità italiane a notificare alla Commissione europea, nelle date del 5 e 7 dicembre 2023, le modifiche al regime di aiuto esistente.

La Commissione europea, con la decisione C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, ha prorogato l’applicabilità della decontribuzione in oggetto fino al 30 giugno 2024, ritenendo che le misure di sostegno nazionali possano aiutare effettivamente le imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell’economia causate dall’aggressione russa all’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea o dai suoi partner internazionali, nonché dalle contromisure economiche adottate finora dalla Russia, preservando i livelli di occupazione.

In forza della suddetta autorizzazione, i benefici in oggetto potranno trovare applicazione fino al mese di competenza giugno 2024.

Inoltre, come previsto dalla richiamata decisione della Commissione europea C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel c.d. Temporary Crisis and Transition Framework è stato innalzato a:

– 335 mila euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura;

– 2,25 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

Con specifico riferimento ai suddetti massimali, si precisa che, se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà, comunque, mai essere superato l’importo massimo complessivo di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro.

Si evidenzia altresì che i nuovi massimali trovano applicazione anche per gli aiuti concessi nell’ambito delle precedenti versioni del c.d. Temporary Crisis and Transition Framework (NOTA 2).

Infine, si conferma che la decontribuzione in trattazione non può trovare applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario (NOTA 3), nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2021.

Per quanto concerne l’esonero contributivo in oggetto riferito al periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2029, le relative istruzioni saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

Con riferimento alle modalità di fruizione della misura in oggetto, si rinvia alle indicazioni già fornite dall’Istituto (cfr., da ultimo, la circolare n. 90 del 27 luglio 2022).

Si fa parimenti rinvio a quanto già istruito con la citata circolare n. 90/2022 per la rilevazione contabile della proroga in argomento fino al 30 giugno 2024 e si adegua, pertanto, la descrizione del conto in uso GAW37159. In allegato la variazione apportata al piano dei conti (Allegato n. 1).