Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto del 25.03.2016  ha stabilito i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nonché le modalità attuative , compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all’organizzazione del lavoro . È stata prevista la possibilità di sostituire in tutto o in parte le somme erogate con i servizi resi dal datore di lavoro ai dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto: in questo caso si applica la detassazione totale.  Si tratta di tutte le prestazioni di welfare aziendale previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali e inoltre tali prestazioni potranno essere erogate anche attraverso l’erogazione di voucher, anche in formato elettronico.
Ecco la scheda riepilogativa:
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MA QUALI SONO I CRITERI?
Il decreto in questione si limita ad affermare che le somme erogate a titolo di premio di risultato debbano essere:
1)      Di importo variabile;
2)      Stabilite con un accordo collettivo di secondo livello
Il decreto riguarda:
 
 
Premi di risultato:
i contratti collettivi devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il risconstro di indcatori numerici o di altro genere appositamente individuati.
 
Partecipazioni agli utili:
Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa si intendono gli utili distribuiti ai sensi dell’articolo 2102 del codice civile.
 
Coinvolgimento paritetico dei lavoratori
 
L’eventuale incremento stabilito dalla L. 208/2015 , ( € 2.500,00 – rispetto all’importo di € 2.000,00 – qualelimite massimo di importo che potrà essere assoggettato a tassazione agevolata del 10%, se legato al raggiungimento di obiettivi di produttività e redditività aziendali) è riconosciuto qualora i contratti collettivi prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedono strutture permanenti di consultazione  e monitoraggio deli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.
Non costituiscono strumenti e modalità utili ai suddetti fini i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.
 
 
Incentivi al welfare aziendale:
 
Particolarmente interessante è, però, l’applicazione del nuovo comma 3-bis dell’articolo 51 del Tuir (D.P.R. 917/86) che consente l’erogazione da parte del datore di lavoro di beni, prestazioni, opere e servizi di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 51, anche  mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale. Il decreto interministeriale in esame precisa che tali documenti:
– debbono essere nominativi;
– non possono essere utilizzati da persone diverse dall’avente diritto;
– non possono essere monetizzati o ceduti a terzi;
– devono dare diritto ad una sola prestazione, servizio o bene.
Il pensiero corre subito a quei beni e servizi che vanno a comporre il c.d. “welfare aziendale”, in particolare alla lettere f), f-bis), f-ter), introdotte e/o modificate dalla legge di stabilità del 2016:

  1. f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavorovolontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100 dello stesso Tuir, vale a dire per finalità dieducazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto;

f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età’ prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12;
Peraltro, qualora il lavoratore opti per la fruizione di servizi o beni di cui ai commi 2 e 3 del richiamato articolo 51 in luogo del premio di rendimento, il valore di detti beni e servizi continua a fruire dell’esclusione dal reddito disposta da detto articolo 51 e non è soggetta all’imposta sostitutiva del dieci per cento.
I contratti aziendali devono essere depositati presso la Direzione territoriale del Lavoro, entro 30 giorni dalla stipula, secondo la regola generale che condiziona la fruizione di benefici e sgravi a detto depositoE’ dato ritenere che, come di consueto, per i contratti già stipulati e conformi alla nuova disciplina sarà possibile fruire dei trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale  ANCORA INATTESA. 
Infatti  al contratto dovrà essere inoltre  allegata la dichiarazione di conformità del contratto redatta in conformità al modello che sarà reso disponibile sul sito del Ministero del lavoro con decreto direttoriale ancora in fase di emanazione.
 
Pertanto consigliamo di aspettare che il decreto direttoriale venga pubblicato sul sito del ministero del lavoro e parimenti, per quanto riguarda i contratti già stipulati, che venga effettuata la pubblicazione del decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale.