Aggiornamento della definizione di soggetto formato di cui al paragrafo 1.3 della Circolare Anpal del 5 agosto 2022, n. 1
Alla luce della riprogrammazione del Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), adottato con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 novembre 2021 e aggiornato con il Decreto interministeriale del Ministro del lavoro e politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2024 recante “Politiche attive del lavoro e Integrazione Programma GOL”, sentito il Comitato direttivo del Programma, di cui all’articolo 4 del decreto di adozione del 2021, si ritiene utile fornire le seguenti specifiche operative volte a integrare, aggiornare e sostituire il paragrafo 1.3 della Circolare Anpal del 5 agosto 2022, n. 1 come segue.
I meccanismi di verifica concordati con la Commissione Europea prevedono, quanto ai soggetti formati, evidenza documentale relativa ai riferimenti delle attestazioni rilasciate al completamento del percorso o alle attività eseguite per ciascuna persona ai sensi della legislazione nazionale, incluso il riferimento al contenuto della formazione ai fini della verifica del target secondario relativo alla formazione sulle competenze digitali.
Sulla base di tali meccanismi concordati, coerentemente con il Piano Nazionale Nuove Competenze (PNC) (adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 14 dicembre 2021) nonché con le disposizioni vigenti in materia di sistema nazionale e certificazione delle competenze, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, per “soggetto formato” si intendono tutti i beneficiari ai quali, in esito ad un percorso di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione sia rilasciata alternativamente:
- una attestazione di qualificazione o parte di essa inclusa nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e nelle sue articolazioni regionali, ivi comprese le attestazioni di competenze previste per le persone con disabilità o una attestazione di percorsi di qualificazione o riqualificazione autorizzati o accreditati da un ente pubblico titolare diverso dalla Regione (quale ad esempio gli attestati di formazione e aggiornamento degli insegnanti rilasciati in esito a percorsi accreditati dal Ministero dell’istruzione e del merito);
- una attestazione di formazione regolamentata da normative di settore o parte di essa (quale a titolo esemplificativo, l’attestazione conseguente ai corsi propedeutici all’acquisizione della patente europea di guida o della carta di qualificazione del conducente (CQC) o attestati abilitanti alla movimentazione di mezzi e l’uso di dispositivi ed attrezzature previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). In caso di interruzione del percorso o nel caso in cui sia previsto dalla specifica normativa di riferimento, potrà essere rilasciata un’attestazione di frequenza o di trasparenza da parte dell’ente di formazione, contenente le attività eseguite ai fini della contabilizzazione all’interno del programma GOL. Tale attestazione non sostituisce l’obbligo di frequenza e superamento dell’esame del percorso formativo obbligatorio, anche nel caso in cui la specifica normativa di riferimento preveda che il rilascio dell’attestazione finale, a seguito di esame o abilitazione, sia fatto da un soggetto diverso dalla Regione; essa potrà essere unicamente valutata, al pari di altre evidenze, all’interno di un procedimento di riconoscimento di crediti formativi, ai fini dell’eventuale riduzione del monte ore obbligatorio;
- una attestazione di messa in trasparenza, di validazione o di certificazione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e secondo le specifiche disposizioni e standard di qualificazione regionali;
- una attestazione di messa in trasparenza degli apprendimenti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, primariamente referenziati alle Aree di Attività dell’Atlante del Lavoro o ad altri standard a valenza unionali e internazionali applicabili (ed in particolare Quadro delle lingue – QCER; Quadro competenze digitali – DigComp; Quadro competenze imprenditoriali – EntreComp; Quadro competenze personali – LifeComp; Standard literacy e numeracy OCSE-PIAAC);
- un attestato di trasparenza delle competenze in relazione ai moduli e alle unità didattiche effettivamente frequentate –rilasciato dal soggetto responsabile dell’erogazione della formazione in coerenza con gli standard e le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, primariamente referenziati ai repertori regionali o alle Aree di Attività dell’Atlante del Lavoro o ad altri standard a valenza unionali e internazionali applicabili (ed in particolare Quadro delle lingue – QCER; Quadro competenze digitali – DigComp; Quadro competenze imprenditoriali – EntreComp; Quadro competenze personali – LifeComp; Standard literacy e numeracy OCSE-PIAAC) – quale evidenza utile anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati o, comunque, ai fini della validazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- una attestazione di valutazione periodica, ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, automaticamente riconducibile ad attestazioni di validazione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13;
- un attestato di trasparenza delle attività effettivamente realizzate in un tirocinio non curriculare – rilasciato dal soggetto promotore del tirocinio in coerenza con gli standard e le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, primariamente referenziati alle Aree di Attività dell’Atlante del Lavoro o ad altri standard a valenza unionali e internazionali applicabili (ed in particolare Quadro delle lingue – QCER; Quadro competenze digitali – DigComp; Quadro competenze imprenditoriali – EntreComp; Quadro competenze personali – LifeComp; Standard literacy e numeracy OCSE-PIAAC) – quale evidenza utile anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati o, comunque, ai fini della validazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
Nella tabella che segue sono riepilogati in termini esemplificativi i contenuti minimi da rendere disponibili in riferimento alle attestazioni relative alle 7 tipologie sopra descritte. In particolare, laddove le informazioni minime non siano direttamente indicate nelle attestazioni (ivi compresa a titolo esemplificativo, la data di fine tirocinio), queste dovranno essere rese rintracciabili, in fase di verifica, attraverso eventuale documentazione integrativa disponibile presso la Regione, ivi compresi i registri e i supporti informativa