Sono numerose e significative le disposizioni di carattere fiscale contenute nel Dl n. 34/2019, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, approdato in Gazzetta Ufficiale: le novità interessano, tra l’altro, mini Ires, patent box, regime degli impatriati, rientro in Italia di ricercatori e docenti, sisma bonus, ecobonus, super ammortamento, deducibilità Imu, regime forfetario, fatturazione elettronica per le operazioni con San Marino, bonus per le operazioni di aggregazione aziendale.
A seguire, una sintetica descrizione delle principali misure.
Super ammortamento
Viene reintrodotto il super ammortamento (costo di acquisizione maggiorato del 30%) per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto per i quali il Tuir prevede specifici limiti di deduzione delle spese) effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 ovvero, a certe condizioni, entro il 30 giugno 2020. La maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite 2,5 milioni di euro.
Revisione della mini Ires
La mini Ires (introdotta dalla legge di bilancio 2019) viene sostituita da un nuovo regime di favore consistente nell’applicazione dell’aliquota Ires agevolata sugli utili reinvestiti pari al 22,5% per il 2019, al 21,5% per il 2020, al 21% per il 2021 e al 20,5% dal 2022.
Deducibilità Imu
Aumenta la deducibilità dell’Imu relativa agli immobili strumentali (già innalzata dall’ultima legge di bilancio): si prevede, infatti, che per la determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, l’imposta municipale propria relativa a tali immobili è deducibile nella misura del 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i contribuenti “solari”), del 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 (quindi, 2020 e 2021 per i contribuenti “solari”), del 70% a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (quindi, 2022 per i contribuenti “solari”).
Patent box
Per rendere più semplice e veloce l’applicazione del regime patent box, si prevede la possibilità per i contribuenti interessati di usufruire dell’agevolazione direttamente in dichiarazione, superando, quindi, l’attuale procedura che, invece, stabilisce, in determinati casi, la presentazione di un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate finalizzata alla preventiva determinazione dell’ammontare del benefico (ruling).
Regime degli impatriati
Modifiche anche per il regime speciale previsto a favore dei lavoratori “impatriati”: in particolare, per chi trasferisce la residenza in Italia a partire dal 2020, vengono introdotte le seguenti novità:
– incremento dal 50% al 70% della riduzione dell’imponibile
– semplificazioni per l’accesso al regime di favore
– estensione della disciplina agevolata anche ai lavoratori che avviano un’attività d’impresa a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2020
– previsione, a certe condizioni, di maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori cinque periodi d’imposta.
Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all’estero
Novità anche per il regime agevolato finalizzato al “rientro dei cervelli”. Per i docenti e i ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 2020:
– la durata del regime fiscale di favore è aumentata da 4 a 6 anni
– in presenza di specifiche condizioni, la durata dell’agevolazione è prolungata a 8, 11 o 13 anni.
Regime forfetario
I contribuenti che applicano il regime forfetario, e che si avvalgono di dipendenti e collaboratori, sono tenuti a effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
La stessa previsione viene estesa agli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, dal 1° gennaio 2020, avendone i requisiti, decideranno di applicare il regime dell’imposta sostitutiva del 20% introdotto dalla legge di bilancio 2019.
Incentivi per l’edilizia
Fino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, demoliscono o ricostruiscono gli immobili (anche con variazione volumetrica) oppure li vendono, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa (200 euro).
Sisma bonus
Vengono estese agli interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a “rischio sismico” 2 e 3 le detrazioni potenziate del 75% e 85% (da calcolare sul prezzo di acquisto dell’immobile) previste dall’articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013 per le zone classificate a “rischio sismico” 1, collegate alla demolizione e ricostruzione di interi edifici (si tratta dei lavori che determinano, rispettivamente, il passaggio a una o due classi di rischio inferiori).
Strumenti finanziari convertibili
I maggiori o minori oneri che derivano dall’attuazione di specifiche previsioni contrattuali che regolano alcune tipologie di strumenti finanziari (diversi da azioni e titoli similari) aventi determinate caratteristiche (dettagliatamente indicate dalla norma), e suscettibili di conversione in azioni, non concorrono, a fini Ires e Irap, alla formazione del reddito imponibile degli emittenti.
Interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico
Per gli interventi di efficienza energetica e per quelli finalizzati all’adozione di misure antisismiche, in luogo delle corrispondenti detrazioni fiscali, gli aventi diritto possono optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto per i lavori, anticipato dal fornitore che ha eseguito gli interventi. Correlativamente, a quest’ultimo viene riconosciuto un credito d’imposta, di ammontare pari al contributo, da utilizzare in compensazione in cinque anni.
Bonus aggregazione
In relazione alle operazioni di aggregazione aziendale, effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2022 e realizzate mediante fusione o scissione, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto dell’imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente i 5 milioni di euro.
Fatturazione elettronica San Marino
Viene introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica anche nell’ambito dei rapporti commerciali tra Italia e San Marino.
Vendita di beni tramite piattaforme digitali
I soggetti passivi che facilitano, tramite un’interfaccia elettronica (ad esempio, mercato virtuale, piattaforma o portale), le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Ue devono trasmettere all’Agenzia delle entrate, entro il mese successivo a ciascun trimestre, un’apposita comunicazione contenente una serie di dati (tra gli altri, denominazione, indirizzo di posta elettronica, numero totale dei beni venduti in Italia, ammontare totale dei prezzi o prezzo medio di vendita).
Enti associativi assistenziali
Nel novero degli enti associativi che beneficiano del regime della “decommercializzazione” prevista dall’articolo 148, Tuir, vengono inclusi anche quelli con fini assistenziali.
Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali
Viene introdotta la possibilità per gli enti territoriali (regioni, province, città metropolitane e comuni) di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale, con l’esclusione del pagamento delle sanzioni.
Distributori di carburante: credito d’imposta per commissioni riferite a pagamenti elettronici
L’articolo 16 del decreto, con norma interpretativa, stabilisce che le disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 924, legge 205/2017 (riconoscimento agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante di un credito d’imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito) valgono con riferimento alle cessioni di carburanti effettuate nei confronti sia di esercenti attività d’impresa, arte o professione sia di consumatori finali. Se gli esercenti non contabilizzano separatamente le commissioni addebitate per le transazioni diverse da quelle per cessioni di carburante, il tax credit spetta per la parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d’affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d’affari annuo complessivo.