Come anticipato nella nostra newsletter del 27.12.2016 , a partire dal 1.1.2017 la mobilità ordinaria ha cessato di esistere.
Con il messaggio 11.01.17 , l’Inps torna a definire meglio quelli che sono i risolti operati di questa novità:
In caso di disoccupazione involontaria i lavoratori non avranno più diritto a :
– Indennità di mobilità ordinaria;
– Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia;
Al suo posto viene riconosciuta l’indennità di disoccupazione Naspi
Per le aziende , dal 1.1.2017 cessa l’obbligo di versamento delle seguenti forme contributive :
contributo ordinario di mobilità, pari allo 0.30% della retribuzione imponibile (art. 16, c. 2, lett. a), legge n. 223/91);
contributo d’ingresso alla mobilità (art. 5, c. 4, legge n. 223/91);
contributo aggiuntivo per il trattamento speciale DS per l’edilizia, pari allo 0.80% della retribuzione imponibile (art. 15 legge n. 427/75).
Secondo l’istituto a partire da 1/2017 le procedure UniEmens saranno implementate al fine di recepire le suddette disposizioni.
Inoltre per i licenziamenti intervenuti a far data dal 31.12.2016 , ove il datore di lavoro abbia versato comunque il contributo d’ingresso è prevista la possibilità di recupero attraverso la denuncia Uniemens .
Contestualmente vengono abrogati gli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità