Il modello Unirete è utilizzabile non solo nell’ambito di un contratto di rete ma anche per  i casi di soggetti che operano in regime di codatorialità. Negli altri casi di distacco resta valido il Modello UNILAV.

 Lo ha chiarito l’ispettorato nazionale del lavoro , nella nota 1229 2022 pubblicata ieri 16 giugno 2022, a seguito di richieste pervenute dalle sedi territoriali.

 La risposta viene fornita in accordo con l’ufficio legislativo del Ministero del Lavoro  e si occupa anche del caso delle Reti ” soggetto” , per le quali è comunque necessario l’accordo di codatorialità.

Vediamo piu in dettaglio le indicazioni fornite dall’Ispettorato.

Comunicazione Unirete e lavoratori in distacco

Il D.M. n. 205 del 29 ottobre 2021 ha recentemente modificato   “le modalità di comunicazione dei lavoratori in  distacco ai sensi dell’articolo 30, comma 4-ter del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive  modificazioni nell’ambito di un contratto di rete” (art. 1, comma 2).

L’interpretazione dell’INL in merito afferma che:

  1.   il modello Unirete va utilizzato
    • sia nel caso  di  lavoratore in regime di  codatorialità distaccato presso una impresa appartenente alla rete  quindi  non co-datore di lavoro,
    • che  per  distacchi in impresa non appartenente alla rete ,  mentre invece
  2.  per i  distacchi di lavoratori  non in codatorialità occorre utilizzare il modello Unilav tradizionale.

 

Comunicazione Unirete e Reti “soggetto”

L’inl afferma che, dato che la “rete soggetto”, risultando giuridicamente autonoma e distinta rispetto alle aziende  in rete ha la facoltà di assumere direttamente dipendenti  per gli obiettivi prefissati ,  solo  se le parti contraenti  firmano un accordo di codatorialità,   le aziende in rete potranno  impiegare:

  • sia  i lavoratori in forza alla rete soggetto,
  • che i dipendenti delle altre imprese retiste,

 ottemperando agli obblighi di comunicazione  tramite il modello Unirete.

Viene anche sottolineato l’obbligo di individuazione dell’impresa di riferimento ai fini dell’inquadramento previdenziale e assicurativo,  con i criteri criteri fissati all’art. 3 del D.M..  relativi ad esempio alla gestione dello libro unico e  dei flussi UniEmens.