Rispetto alla versione prevista dal Decreto Legge 87/2018 (c.d. Decreto Dignità), la legge di conversione (Legge 96/2018) ha modificato alcune disposizioni riguardanti la somministrazione di lavoro, utilizzata dalle aziende per sopperire agli aumenti estemporanei della produzione lavorativa.
Queste le modifiche che la legge dignità ha apportato alla somministrazione di lavoro.
Limite massimo Somministrati
Il legislatore ha introdotto, nella legge di conversione, un limite – non presente nella vecchia versione del decreto legislativo 81/2015 e neanche nel decreto legge 87/2018 – all’utilizzo dei lavoratori somministrati. In pratica, viene limitato l’uso di lavoratori somministrati a termine. Detto limite era presente esclusivamente per i lavoratori somministrati a tempo indeterminato (articolo 31, comma 1) e non anche per i lavoratori somministrati a termine. Il nuovo limite, previsto dal legislatore, è dato dalla raffronto tra lavoratori diretti e lavoratori somministrati in capo all’impresa utilizzatrice.
Dal 12 agosto 2018 (data di vigenza della legge 96/2018), la sommatoria tra dipendenti a tempo determinato e lavoratori somministrati a termine non potrà eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’impresa utilizzatrice al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti (per i contratti stipulati nel 2018, si dovrà effettuare il calcolo al 1° gennaio 2018).