IL RECENTE MASSAGGIO INPS 1162/18 E LA PIÙ DATATA CIRCOLARE 142/2015, chiariscono che: qualora l’interessato percepisca il trattamento di Naspi e diventi  titolare di un contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta (come nel suo caso) si potrà applicare l’istituto della sospensione della Naspi, ma per i soli giorni di effettiva prestazione, qualora la durata del rapporto sia pari o inferiore a 6 mesi.

Laddove comunque il contratto superasse i 6 mesi ma con un reddito inferiore a 8.000 euro annui il soggetto manterrebbe il diritto alla Naspi (previa comunicazione all’Inps entro 30 giorni dalla domanda).

In tutti gli altri casi il soggetto perde il diritto alla Naspi.