Con la circolare n. 3 del 2025, l’INPS analizza le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in materia di ammortizzatori sociali in costanza e a cessazione del rapporto di lavoro nonchè quelle che interessano le misure a tutela della genitorialità.
Requisiti per la fruizione della NASpI
La legge di Bilancio 2025, all’articolo 1, comma 171, introduce un nuovo requisito contributivo per l’accesso alla Naspi con riferimento agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a partire dal 1° gennaio 2025: qualora i lavoratori, nei 12 mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui richiedono la NASpI, abbiano interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale, il requisito delle 13 settimane di contribuzione – utile per accedere alla NASpI e vigente in via ordinaria – deve collocarsi all’interno del periodo intercorrente tra i due eventi e non nel quadriennio precedente l’inizio della disoccupazione involontaria.
L’INPS specifica che questo requisito non è richiesto laddove, nei 12 mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione NASpI, il lavoratore sia cessato da un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a seguito di dimissioni per giusta causa, dimissioni nel periodo tutelato della maternità e paternità o di risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui al citato articolo 7 della legge n. 604/1966.
Congedo parentale
La Legge di Bilanci0 2025 ha previsto che i genitori occupati con rapporto di lavoro dipendente possano beneficiare, in alternativa tra loro, di un elevamento dell’indennità per congedo parentale all’80% per un periodo complessivo di 3 mesi, così articolato:
– un mese con indennità maggiorata all’80% dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di
Bilancio 2023);
– un altro mese con indennità maggiorata al 60% dalla legge di Bilancio 2024 e ulteriormente elevato all’80% dalla legge di Bilancio 2025;
– un ulteriore mese con indennità maggiorata all’80% dalla legge di Bilancio 2025, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino o entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento.
Le maggiorazioni dell’indennità trovano applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che hanno rispettivamente concluso o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.