Il tirocinio non è un’attività lavorativa, e di conseguenza il reddito che ne deriva è cumulabile con la Naspi: l’indicazione è contenuta nelle Linee Guida sul tirocinio, che sottolineano appunto la natura non lavorativa delle prestazioni che quindi sono compatibili con lo stato di disoccupazione e con la percezione del relativo ammortizzatore sociale. Il lavoratore, però, nel momento in cui percepisce la Naspi, non riceve l’indennità di tirocinio.

Il tirocinio vero e proprio, quindi di orientamento o di inserimento e reinserimento, è svolto sulla base si specifiche convenzioni, è sempre accompagnato da un progetto formativo, deve prevedere la copertura INAIL contro gli infortuni sul lavoro e l’assicurazione per la responsabilità civile presso terzi. Le Regioni possono prevedere regole specifiche relative al numero massimo di tirocinanti in contemporanea per ciasuna azienda, nell’ambito dei seguenti limiti (che non comprendono i disabili):

  • aziende fino a cinque dipendenti: un tirocinante;
  • aziende fra sei e venti dipendenti: due tirocinanti;
  • imprese oltre i 20 dipendenti: al massimo il 10% dei dipendenti a tempo indeterminato.

Ai tirocinanti viene corrisposta un’indennità che non può essere inferiore ai 400 euro mensili: nel rispetto di questo limite, però la decisione sull’indennità spetta alle Regioni. Attenzione: se però il tirocinante percepisce un sussidio di sostegno al reddito, quindi ad esempio la Naspi l’indennità non deve venire corrisposta.