La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 14 marzo 2024, n. 6782, ha stabilito che, ritenuto che l’istituto del preavviso adempie alla funzione economica di attenuare per la parte che subisce il recesso le conseguenze pregiudizievoli della cessazione del contratto e attesa la natura obbligatoria del preavviso, la rinuncia da parte del datore di lavoro al preavviso, a fronte delle dimissioni del lavoratore, non fa sorgere il diritto del lavoratore al conseguimento dell’indennità sostitutiva del preavviso