La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 28 aprile 2016, n.8444, ha stabilito che, se il lavoratore ha  percepito gli incrementi retributivi destinati, secondo il negoziato tra le stesse parti, a coprire anche  l’aumento del costo della vita, non può più riconoscersi per lo stesso periodo l’indennità di vacanza contrattuale, posto che il rinnovo del contratto con adeguamento retroattivo delle retribuzioni tabellari, e conseguente corresponsione degli arretrati con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del precedente contratto (e quindi con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2002 per il biennio economico 2002/2003) ha già coperto, attraverso l’erogazione dei miglioramenti salariali, gli effetti delle dinamiche inflazionistiche nelle more intervenuti.