Congedo parentale all’80%: le istruzioni dell’Inps La circolare Inps n. 45/2023 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla fruizione del congedo parentale alla luce delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022). Tale legge ha disposto la modifica dell’art. 34, c. 1, del D.Lgs. n. 151/2001, innalzando dal 30% all’80% l’indennità prevista a favore dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti che fruiscono del congedo parentale. Tale elevazione si applica nel limite massimo di un mese, da fruire in alternativa tra i genitori entro i primi sei anni di vita del figlio o dall’ingresso del minore adottato o in affidamento, a patto che la fruizione del congedo di maternità o di paternità siano terminati successivamente al 31 dicembre 2022, con conseguente esclusione di quei lavoratori che concludono la fruizione dei suddetti congedi a tale data.

Con la pubblicazione della circolare in data 16 maggio 2023, l’Inps fornisce una serie di istruzioni di carattere amministrativo e operativo.

L’Istituto specifica che la previsione in esame riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restano perciò escluse tutte le altre categorie di lavoratori: per cui, in presenza di due genitori, l’uno lavoratore dipendente e l’altro autonomo, il mese di congedo parentale indennizzato all’80% spetta solo al primo di essi. Come chiarisce la circolare, la legge di bilancio 2023 non ha introdotto un ulteriore mese di congedo parentale, ma l’elevazione dell’indennità all’80% riguarda un mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro. Tale mensilità indennizzata all’80%, poi, è una sola per entrambi i genitori e può essere fruita in modalità ripartita tra gli stessi o da uno solo. La fruizione alternata non preclude la possibilità di fruirne negli stessi giorni e per lo stesso figlio: ad esempio, due genitori possono chiedere, per il medesimo figlio, 15 giorni di congedo coincidenti ciascuno, indennizzati all’80%. Ulteriore precisazione riguarda il “criterio di indennizzo” da rispettare. A tal proposito, dal momento che l’indennità dell’80% prevede un termine di fruizione inferiore rispetto all’indennità del 30% (6 anni anziché 12 anni di vita del figlio), si deve ricorrere al criterio cronologico, in base al quale, il primo mese sarà indennizzato all’80%, i successivi 8 mesi, sino a raggiungere i 9 mesi complessivi, saranno indennizzati al 30%, gli ulteriori mesi, sino al raggiungimento dei 10 o 11 mesi totali (in caso di astensione dal lavoro del padre per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi), saranno indennizzati al 30% a condizione che il reddito risulti inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione. In caso contrario, tali mesi ulteriori non saranno coperti da indennità. Infine, l’Inps specifica che in presenza di un genitore lavoratore dipendente e un genitore lavoratore autonomo o iscritto alla Gestione separata non rileva il termine finale del periodo indennizzabile di maternità o paternità di quest’ultimo, ma solo il termine finale del congedo del lavoratore dipendente.