Si informa che, per effetto delle novità introdotte nella materia in oggetto dalla legge di bilancio 2019 e delle modifiche apportate dall’Istituto al Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, l’Inail può sostenere i datori di lavoro  nell’adempimento dell’obbligo di adozione dei necessari accomodamenti ragionevoli con le seguenti misure:

  • rimborso fino a un massimo di 135.000 euro per interventi di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro e/o di adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro;
  • rimborso fino a un massimo di 15.000 euro per interventi di formazione;
  • rimborso del 60% delle retribuzioni effettivamente corrisposte al lavoratore che, una volta cessata l’inabilità temporanea assoluta, non possa svolgere il lavoro senza la realizzazione degli interventi finalizzati al reinserimento. Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà del datore di lavoro e del lavoratore di attivare un progetto di reinserimento e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore a un anno.

Il progetto di reinserimento può essere elaborato dall’Inail in collaborazione con il lavoratore e il datore di lavoro o essere da quest’ultimo proposto per l’approvazione da parte dell’Istituto.

Il datore di lavoro, inoltre, può chiedere il rimborso delle spese sostenute per interventi realizzati, a  decorrere dal 1° gennaio 2015, di sua iniziativa per ragioni di necessità e urgenza.