Il Ministero del Lavoro con la nota del marzo 2016 ha modificato il modello per la DTL per attestare di non aver commesso illeciti ostativi al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), con lo scopo di adeguarlo al decreto interministeriale del 30 gennaio 2015, entrato in vigore il 1° luglio 2015.
Detto modello consente di conseguenza di fruire delle agevolazioni normative e contributive INPS ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006, altrimenti non applicabili. Il Ministero ricorda che sarà necessario il nuovo modello, modificato secondo le indicazioni fornite dalla nota ministeriale e:
“dovrà essere utilizzato anche dai datori di lavoro che abbiano già rilasciato per la prima volta, la dichiarazione (us 7/7)… la dichiarazione circa l’assenza delle cause ostative al rilascio del DURC. (…) la trasmissione del nuovo modello sostituisce la precedente e si dà per effettuata alla data del precedente invio”.
L’articolo 8, comma 4, del decreto sul DURC, prevede che ai fini della regolarità contributiva l’interessato autocertifichi alla competente DTL l’inesistenza di cause ostative alla regolarità, relativamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007.