L’INL, con nota n. 530 del 21 marzo 2022, ha offerto chiarimenti in merito alle disposizioni in materia di tirocini di cui alla L. 234/2021, alcune delle quali immediatamente operative.

Sino al recepimento, da parte delle Regioni, delle linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari (da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 721, L. 234/2021), restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali.

La Legge di Bilancio ha introdotto ulteriori precetti che risultano essere già vigenti a partire dalla sua entrata in vigore:

  • indennità di partecipazione: l’articolo 1, comma 726, L. 234/2021, ha abrogato, a far data dalla sua entrata in vigore, i commi 34-36, L. 92/2012. Ciononostante, in forza del nuovo comma 721, lettera b), permane il riconoscimento di una congrua indennità quale principio informatore delle linee guida da adottarsi in Conferenza. Ne consegue che la sanzione per mancata corresponsione dell’indennità, prevista dal successivo comma 722, comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, che troverà applicazione in relazione alla mancata corresponsione dell’indennità già prevista dalle vigenti leggi;
  • ricorso fraudolento al tirocinio: al fine di valutare l’uso scorretto del tirocinio e, quindi, la condotta fraudolenta del datore di lavoro che ha impiegato il tirocinante alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro o in sostituzione di lavoratore dipendente, il personale ispettivo dovrà, a oggi, fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alla circolare INL n. 8/2018. La violazione delle disposizioni contenute nel comma 723 comporta l’applicazione a carico del soggetto ospitante della pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio. Trattandosi di sanzione penale, punita con pena pecuniaria, la stessa è soggetta alla prescrizione obbligatoria ex articolo 20, L. 758/1994, volta a far cessare il rapporto in essere in violazione dei principi che ne disciplinano la regolare gestione. Tuttavia, l’ultimo periodo del comma 723 fa salva la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale: sarà dunque il solo tirocinante a valutare una richiesta in tal senso;
  • comunicazioni al Centro per l’impiego e obblighi di sicurezza: l’obbligo di comunicazione dei tirocini ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 2, D.L. 510/1996, riguarda unicamente i tirocini extracurriculari.
    In tema di sicurezza, il comma 725 stabilisce che “il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, applicando ai tirocinanti le medesime tutele previste in favore del personale dipendente.