L’Inps, con circolare n. 122 del 27 ottobre 2022, ha offerto indicazioni operative in ordine alle modifiche apportate dal D.Lgs. 105/2022 al D.Lgs. 151/2001:

  • introduzione della disciplina del congedo di paternità obbligatorio dei lavoratori dipendenti;
  • possibilità di indennizzare, per gravidanza a rischio, i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto delle lavoratrici autonome;
  • modifica dei periodi indennizzabili di congedo parentale dei lavoratori dipendenti;
  • diritto al congedo parentale per i lavoratori autonomi;
  • modifica dei periodi indennizzabili di congedo parentale dei lavoratori iscritti alla Gestione separata.

In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del D.Lgs 105/2022, è possibile fruire dei nuovi congedi, con richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando, dove previsto, successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’Inps. L’Istituto precisa che il rilascio delle implementazioni informatiche delle procedure sarà tempestivamente reso noto con successiva comunicazione.

I lavoratori autonomi che fruiscono del congedo parentale possono astenersi dal lavoro, presentando successivamente domanda all’Inps attraverso i consueti canali (sito webContact center integrato o patronati) non appena sarà rilasciata l’apposita domanda telematica.