Tra le novità previste nel cd. Decreto Aiuti bis (Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115) è presente una norma (articolo 12) che porta a 600,00 euro, per il solo anno 2022, la soglia di esenzione da tassazione delle erogazioni liberali di beni e servizi ai lavoratori dipendenti.
In considerazione di ciò, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, sarà pari a 600,00 euro per l’anno 2022.
Si tratta di tutti quei fringe benefit erogati dal datore di lavoro sotto forma di beni e servizi, come, ad esempio: buoni carburante, buoni spesa, cellulare, ecc.
Ricordo che ai 600 euro si possono sommare i 200 euro del Bonus carburante, previsto dall’art. 2 del Decreto Legge n. 21/2022. In questo caso, va prevista una voce paga ad hoc.
Art. 12 - Misure fiscali per il welfare aziendale 1. Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonche' le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, 86,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.