A norma dell’articolo 18, D.Lgs. 81/2008, dal 12 ottobre 2017 (come differito dal decreto Milleproroghe) il datore di lavoro è obbligato a comunicare all’Inail, ai fini statistici e informativi, gli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, tramite i servizi telematici dell’Istituto, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.
Si segnala che sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto del nuovo obbligo: per l’omissione o il ritardo nella comunicazione di un evento superiore a un giorno, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo di 548 a un massimo di 1.972,80 euro, aumentati a 1.096 e 4.932 euro se l’infrazione riguarda un evento di durata superiore a 3 giorni.