Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’interpello n. 4 del 2024 ha fornito indicazioni in merito agli obblighi relativi al preposto negli appalti e subappalti.

Il “preposto”, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 81/2008, è la persona che, “in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Il primo e il terzo quesito vertono sulla figura del preposto nel caso di attività in appalto “svolta da due lavoratori, che non esercitano una funzione di vigilanza e coordinamento l’uno nei confronti dell’altro, in quanto ognuno si occupa autonomamente della propria parte di competenza” e se, nel caso di “un’attività in appalto svolta da un unico lavoratore, debba essere individuato un preposto”.

Con il secondo quesito, invece, si chiede se l’individuazione del preposto debba essere fatta “tra i lavoratori fisicamente presenti presso il committente, o possa essere il responsabile della commessa (ad es. il project manager), che non si reca presso il cliente” ad assumere questa funzione.

Innanzitutto solo in “extrema ratio” può sussistere la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro. La “regola”, tuttavia, non può essere identica per tutte le realtà aziendali, ma bisognerebbe in prima analisi fare una valutazione, caso per caso, dell’assetto aziendale e valutare la “complessità organizzativa dell’attività lavorativa”, distinguendo il caso in cui “il datore di lavoro sovraintenda direttamente la sua attività esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali”

Passando al quesito sulla presenza obbligatoria o meno del preposto “presso il luogo delle attività”, l’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008, prevede, in merito agli “obblighi del preposto”, che tale figura deve “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti

A riguardo ci sono diverse sentenze della Cassazione Penale che, oltre ad evidenziare la responsabilità dell’appaltatore nella scelta organizzativa del lavoro, sottolineano come il compito del preposto “non è di sorvegliare ininterrottamente e senza soluzione di continuità” i lavoratori impegnati nella commessa, ma di assicurarsi “in modo continuo ed efficace” che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed utilizzi i DPI prescritti e forniti dal datore di lavoro. Questo non significa che il preposto “non possa allontanarsi dal luogo nel quale opera il lavoratore, né dedicarsi anche ad altri compiti di sorveglianza o di lavoro”. Quindi non si richiederebbe al preposto una vigilanza fisica ininterrotta, ma la sorveglianza del lavoro svolto e il rispetto da parte dei lavoratori delle norme sulla sicurezza del lavoro.