Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è una delle figure principali della sicurezza sul lavoro in azienda ma è l’unica la cui nomina non ricade direttamente sul datore di lavoro. La sua designazione avviene, infatti, per elezione da parte dei lavoratori. Una volta individuato il RLS, tuttavia, al datore di lavoro spetta l’obbligo di effettuare la comunicazione del suo nominativo all’INAIL.
L’art.55 del Decreto legislativo n. 81/2008, così come modificato dall’art. 32 del Decreto legislativo n.106/2009: “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente” prevede, in caso di violazione dell’art. 18 comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008, nel testo modificato dall’art. 13 lettera f) dal Decreto legislativo n. 106/2009, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a 300,00 €.