Le regole per la protezione dal virus COVID 19  sono cambiate ieri, 1°maggio 2022 per la maggior parte delle situazioni sociali, compreso il lavoro.

 

GREEN PASS

Come previsto dal decreto “Fine emergenza COVID”  n. 24 del  24 marzo 2022    il 30 aprile è scaduto il termine dell’obbligo di esibire il green pass, base e rafforzato, sia nei luoghi pubblici che nei luoghi di lavoro.

 

OBBLIGO DI VACCINAZIONE PER I LAVORATORI

I decreti di emergenza che si sono succeduti nel 2021  avevano previsto anche   l’obbligo vaccinale  per le seguenti categorie di lavoratori

  • personale sanitario delle strutture pubbliche e private convenzionate
  • personale socio sanitario delle RSA :
  • tutto il personale della scuola,
  • personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, polizia locale,
  • personale dei sistemi di sicurezza della Repubblica (organismi della legge n. 124/2007),
  • tutto il personale Strutture sanitarie e sociosanitarie RSA (di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), e
  • personale degli Istituti penitenziari
  • lavoratori over 50 in tutti i settori produttivi pubblici e privati 

Il decreto 1 2022  ha introdotto  una sanzione per la mancata vaccinazione di chi è obbligato, lavoratori e non, pari a 100 euro che viene  automaticamente dall’Agenzia delle entrate mediante verifiche a campione basate sull’incrocio dei dati con le anagrafi del Ministero della Salute.

ATTENZIONE l’ obbligo non è decaduto dal 1 maggio e resta in vigore,   con scadenze differenziate:

  1. FINO AL 15 GIUGNO  per docenti di scuola e università, personale scolastico amministrativo, personale della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, lavoratori sopra  i 50 anni
  2. FINO AL 31 DICEMBRE  per personale sanitario e delle RSA.

Uso mascherina nei luoghi di lavoro privati

Il ministro della Salute ha emanato la circolare con le nuove regole per l’utilizzo della mascherina  per le situazioni sociali  di assembramento come trasporto pubblico , spettacoli, eventi sportivi al chiuso 

Per quanto riguarda invece l’utilizzo delle mascherine  nei luoghi di lavoro del settore privato  il ministero non si esprime avendo delegato la decisione all’accordo tra datori di lavoro e sindacati che hanno adottato durante la pandemia diversi protocolli di comportamento :

Il protocollo firmato dalle parti sociali per il 2021 è  ancora in vigore   e prevede l’obbligo di utilizzo  di  mascherine chirurgiche tranne che nei casi di lavoro in situazioni di isolamento. Le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati  sono convocati per il 4 maggio  quindi fino a quella data almeno, l’obbligo è confermato. Con tutta probabilità verranno seguite le indicazioni fornite dal Ministro della funzione pubblica  per il pubblico impiego (vedi sotto)

Mascherine negli uffici pubblici

Per il pubblico impiego una circolare del Ministro per la funzione pubblica Brunetta  del 29 aprile ha eliminato l’obbligo, affidando la valutazione a ciascuna amministrazione e  raccomandando  l’uso in particolare nelle occasioni di rischio. 

In generale  la circolare   precisa: ” si ritiene che ciascuna amministrazione, nella responsabilità del datore di  lavoro, debba impartire, tempestivamente, le necessarie indicazioni al riguardo, tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti.”

Vengono quindi indicate le seguenti situazioni particolari:

UTILIZZO RACCOMANDATO delle mascherine FFP2

– per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;

– per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;

– nel corso di riunioni in presenza;

– nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni,code per l’ingresso in ufficio);

– per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”;

– in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie; – negli ascensori;

– in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente;

UTILIZZO NON NECESSARIO

– in caso di attività svolta all’aperto;

– in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;

– in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si  mantenga una distanza interpersonale congrua;

Ciascuna amministrazione dovrà quindi adottare le misure che ritiene più aderenti alle  esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, valutando anche l’evoluzione pandemica sul territorio.