Per una facile comprensione in seguito alla pubblicazione della legge di bilancio, alleghiamo un prospetto riepilogativo delle opportunità di prepensionamento che possono essere utilizzate nel 2017.

APE VOLONTARIA
COS’E? REQUISITI SOGGETTI BENEFICIARIO DURATA PROCEDURA DOMANDA VANTAGGI FISCALI
L’APE consiste in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da polizza assicurativa obbligatoria (contro il rischio di premorienza), erogato ad un individuo in possesso di specifici requisiti. In questa maniera, il lavoratore che riceve il prestito, inizierà a percepire la sua pensione di vecchiaia. Al tempo stesso, il lavoratore dovrà restituire il prestito con una serie di rate mensili che verranno detratte direttamente dalla quota di pensione. 1) Essere iscritti alla gestione dipendenti o alla gestione separata;
2) Età anagrafica minimo di 63 anni;
3) Maturazione del diritto alla pensione entro 3 anni e 7 mesi dalla presentazione di domanda dell’APE;                                                         4) Anzianità contributiva minima di 20 anni;
5) Trattamento pensione pari ad almeno 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell’APE), considerando che il trattamento minimo è pari a 501,89€ mensili;
6) Non essere titolare di trattamento pensionistico
In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 Il soggetto richiedente presenta domanda all’INPS di certificazione del diritto all’APE . L’istituto effettuerà le verifiche necessarie e comunicherà l’importo minimo e massimo dell’APE ottenibile. Una volta ottenuta la certificazione, il soggetto presenta domanda di APE e di pensione, indicando il finanziatore e l’impresa assicurativa (per la copertura del rischio di premorienza). I finanziatori e le imprese assicuratrici vengono scelte tra quelle che saranno indicate in uno specifico accordo quadro. L’istituto finanziatore dovrà trasmettere all’INPS e al soggetto richiedente il contratto di prestito e della polizza assicurativa.                         UNA VOLTA CONCESSA L’APE, L’INPS INIZIERA’ AD EROGARE LA PENSIONE E TRATTERRA’ DIRETTAMENTE LA RATA MENSILE DI PRESTITO, CHE GIRERA’ A SUA VOLTA ALL’ISTITUTO FINANZIATORE. Le somme erogate dall’INPS nell’ambito del prestito, non concorreranno alla formazione del reddito ai fini dell’imposta sostitutiva delle persone fisiche. Inoltre, a fronte degli interessi sul finanziamento e sui premi assicurativi, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% dell’importo pari ad un ventesimo degli interessi e dei premi complessivi.

 

APE SOCIALE
COS’E? REQUISITI SOGGETTI BENEFICIARI DURATA INDENNITA’ PROCEDURA DOMANDA
L’APE Sociale consiste in un’indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovano in particolari condizioni di svantaggio. 1) Età anagrafica minima 63 anni;
2A) Soggetto in stato di disoccupazione, a seguito di cessazione di rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale in DTL, che abbiano concluso integralmente la prestazione di disoccupazione da almeno tre mesi, con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni; 2B) Soggetti che assistano da almeno 6 mesi, un coniuge o parente convivente con handicap grave, in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni
2C) Soggetti con una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni; 2D) Lavoratori dipendenti che svolgano attività gravose da almeno sei anni, in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni.
Tale strumento è previsto, in via sperimentale, dal 1 maggio 2017 al 31 dicembre 2018. L’indennità APE è compatibile con la percezione di redditi da lavoro nel limite di € 8.000,00 annui.                                                   – L’indennità è pari all’ importo della rata mensile della pensione, calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, per un massimo di € 1.500,00 mensili;
– L’indennità non è soggetta a rivalutazione;
– L’indennità viene erogata mensilmente, per dodici mensilità
In attesa de emanazione di un decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, da emanare antro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

 

APE AZIENDALE
I datori di lavoro del settore privato, a seguito di un accordo con un lavoratore, potranno   incrementare il montante contributivo individuale di quest’ultimo, versando all’INPS in unica soluzione un contributo non inferiore, per ciascun anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all’importo dei contributi correlati alla retribuzione. (per il momento, non ci sono altre informazioni su questa possibilità).
esempio: il lavoratore guadagna 35.000 € annui. Il 33% di contributi (la percentuale pari alla quota di contributi volontaria) è di 11.550€ annui. L’azienda versa 35.000 € di anticipo pensionistico per coprire i tre anni che mancano alla pensione.

 

RITA : RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA
COS’E? REQUISITI SOGGETTI BENEFICIARIO DURATA PROCEDURA DOMANDA VANTAGGI FISCALI
RITA consiste nell’erogazione anticipata delle prestazioni di previdenza complementare, in forma di rendita, dell’ammontare di contributi versati al fondo complementare, fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici. NON SI TRATTA QUINDI DI UN PRESTITO, MA DI UN’ANTICIPAZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO. SI PUò FARE DOMANDA DI RITA INSIEME A DOMANDA DI APE. Soggetti cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per accedere all’APE volontria. In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 ancora non ci sono chiarimenti in merito La quota di rendita è soggetta a ritenuta a titolo di imposta del 15%, ridotta della 0,30% per ogni anno eccedenti il 15° di partecipazione al fondo.

 

PART-TIME PRE PENSIONAMENTO
COS’E? REQUISITI SOGGETTI BENEFICIARIO DURATA PROCEDURA DOMANDA VANTAGGI FISCALI
I lavoratori del settore privato, vicino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchaia, possono optare, insieme al datore di lavoro, per la trasformazione del rapporto di lavoro in part-time. La riduzione dell’orario può essere compresa tra il 40% ed il 60%. 1) il lavoratore deve compiere 66 anni e 7 mesi entro il dicembre 2018 (65 anni entro maggio 2017)
2) il lavoratore deve avere almeno 20 anni di contribuzione.
Dal gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 Si tratta di una misura che non penalizza il trattamento pensionistico del lavoratore   poiché gli verrà riconosciuta una contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. In più la quota di contribuzione previdenziale che il datore di lavoro avrebbe versato all’ente di previdenza se si fosse mantenuto l’orario pieno, verrà corrisposta in busta paga senza concorrere alla formazione del reddito. Tale somma è omnicomprensiva e non è soggetta ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, inclusa quella relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. la DTL dovrà dare autorizzazione alla richiesta. Il datore ed il lavoratore devono sottoscrivere uno specifico accordo.