La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 29 aprile 2024, n. 11333, ha ritenuto che la possibilità – di cui all’articolo 5, comma 3, D.Lgs. 81/2015 – di prevedere lo svolgimento dell’orario part-time in turni anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite non comporta anche la deroga all’esigenza della puntuale indicazione dei turni nel contratto di lavoro che la stessa legge vuole programmati per fasce prestabilite. Una simile interpretazione sarebbe illogica e in contrasto anche con la ratio protettiva del part-time: sarebbe, infatti, sufficiente articolare il lavoro in turni per superare l’esigenza di indicazione puntuale dell’orario di lavoro nel contratto a tempo parziale. Ciò porterebbe a legittimare sostanzialmente la mancata indicazione di qualsiasi orario, com’è accaduto con il contratto di lavoro del caso di specie, in cui non era contenuta alcuna indicazione dei turni programmati e si prevedeva soltanto che essi sarebbero stati comunicati in via successiva.