La “Riforma Fornero” ha introdotto alcune disposizioni volte a contrastare il fenomeno delle partite IVA “fittizie”, ossia quelle forme di rapporto di lavoro che, sotto la forma di apparenti prestazioni di lavoro autonomo, celano in realtà veri e propri rapporti di dipendenza. Riteniamo opportuno sensibilizzare sul tema, alla luce degli importanti chiarimenti tecnici che il Ministero del Lavoro ha fornito recentemente.
Con la legge 92/2012, cd. “Riforma Fornero”, è stato modificato il D.Lgs. 276/2003 (c.d. “Legge Biagi”); ai fini che qui interessano, risulta utile analizzare l’introduzione dell’articolo 69-bis, come novellato con le ulteriori modifiche apportate dal D.L. 83/2012 (c.d. “Decreto Crescita”) e sulla scorta delle precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro attraverso le circolari 29 e 32 del 2012.

  1. IL NUOVO ARTICOLO 69-BIS DEL D.LGS. 276/2003 E PRESUNZIONE SEMPLICE

Con il nuovo articolo 69-bis è stata introdotta una presunzione in forza della quale le prestazioni dei soggetti titolari di partita IVA possono essere considerate rapporti di lavoro subordinato al verificarsi di determinate condizioni.
1.1 Dato normativo
“ Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di lavoro subordinato, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
b) che il corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, costituisca più del 80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente”.
“La presunzione di cui al comma 1, che determina l’integrale applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa la disposizione dell’articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”
1.2 Commento
La disposizione intende scoraggiare l’utilizzo di rapporti di collaborazione con partite IVA “fittizie”, disponendo un’inversione dell’onere della prova in determinati casi forieri di elusività e cioè:

Uguale committente con durata > 8 mesi all’anno per due anni consecutivi
Corrispettivo committenza > 80% totale fatturato del collaboratore per due anni consecutivi
Postazione fissa di lavoro

Questo significa che sarà l’impresa a dover dimostrare l’eventuale insussistenza dei requisiti presuntivi di elusività; in caso contrario, il rapporto sarà riqualificato come:
– lavoro subordinato a tempo indeterminato
1.3 Chiarimenti della Circolare 32/2012
Per quanto riguarda alla condizione di cui alla lettera a) il Ministero chiarisce che:
il periodo temporale va riferito all’anno civile e cioè 01/01 – 31/12;
un mese è convenzionalmente pari a 30 giorni, il periodo di 8 mesi deve essere almeno pari a 241 giorni, anche non continuativi;
ai fini dell’accertamento, si potrà tenere in considerazione ogni elemento documentale per provare la durata dell’attività (es. lettere di incarico, fatture, ecc.).
L’efficacia operativa di tale presunzione è verificabile per la prima volta a partire dal 31/12/2014, con riferimento alle annualità 2013 e 2014.
In merito alla condizione sub b):
l’arco temporale va riferito all’anno solare di riferimento; per coerenza sistematica con il periodo di cui al punto a), si terrà conto dello stesso parametro e cioè dei periodi 01/01 – 31/12;
si considerano soltanto i corrispettivi derivanti da attività di lavoro autonomo, restando quindi esclusi altre somme eventualmente percepite come altri tipi di redditi;
si considerano tutti i corrispettivi fatturati, indipendentemente dall’incasso;
nel caso in cui vi siano altri soggetti riconducibili allo stesso committente, si considera la definizione di medesimo centro di imputazione di interessi formulata dalla giurisprudenza e cioè: “il collegamento economico-funzionale tra le imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare (…) un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.
Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale…”
Sul punto c), riguardante la postazione di lavoro fissa, la circolare specifica che la postazione in esame non deve necessariamente essere di uso esclusivo del collaboratore ed è indipendente dalla possibilità di utilizzare qualunque attrezzatura a lui necessaria.

  1. L’ARTICOLO 69-BIS E LE DEROGHE ALLA PRESUNZIONE SEMPLICE

2.1 Dato normativo
“La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:
a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività (titoli di studio, associazioni riconosciute…);
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.”
“La presunzione di cui al comma 1 non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attività si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali.”
2.2 Commento
Si tratta dei casi che il legislatore ha ritenuto maggiormente confacenti al rapporto di collaborazione con partita IVA, anche se il soggetto prestatore ha i requisiti per essere potenzialmente assoggettato a presunzione di dipendenza.
Due sono le fattispecie alternative che indicano come le attività destinatarie di tale norma debbano essere per loro stessa natura qualificate come prestazioni di lavoro autonomo:

Competenze teoriche o tecnico/pratiche e reddito annuo > soglia
Attività professionali qualificate (es. albi professionali)

2.3 Chiarimenti della Circolare 32/2012
Innanzitutto, per quanto riguarda il primo caso, si rileva come i (due) requisiti esimenti debbano realizzarsi congiuntamente, quindi il Ministero elenca una serie di circostanze fattuali che possono comprovare il “grado elevato” delle competenze (teoriche) e le “rilevanti esperienze” (in campo pratico):
il possesso di diplomi, titoli, attestati e qualifiche inerenti la prestazione;
lo svolgimento di attività autonoma in via esclusiva o prevalente sotto il profilo reddituale da un periodo di almeno 10 anni.
Si evidenzia che il reddito da considerare è il reddito lordo del professionista, quindi si esplicita il valore soglia per l’anno 2012:
1,25 x € 14.930 = € 18.662,50
La seconda esimente richiede lo svolgimento di attività professionali qualificate; appare pacifico in tal senso l’iscrizione ad un Ordine professionale, oppure Albi, Ruoli od elenchi professionali qualificati; si considerano tali, in base alla previsione del D.M. 20/12/2012[1], esclusivamente quelli:
tenuti o controllati da una Amministrazione pubblica;
la cui iscrizione è subordinata al superamento di un esame di Stato ovvero analoga valutazione certificata da parte di uno specifico organo.

  1. EFFETTI DELLA PRESUNZIONE

Come precisato in precedenza, l’efficacia giuridica della presunzione del nuovo articolo 69-bis è decorso dal:
18 luglio 2012 per i rapporti instaurati successivamente a tale data (nuove collaborazioni);
17 luglio 2013 per i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore della legge.
Nel caso in cui l’impresa committente non riesca a provare l’insussistenza dei requisiti per la presunzione, il rapporto sarà riqualificato come:
– lavoro subordinato a tempo indeterminato.
In tale ultimo caso si convertirà la collaborazione in lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto originale.
Tale ultima previsione è importantissima e potenzialmente pericolosa per i soggetti committenti che intrattengono posizioni borderline con collaboratori con partita IVA fittizia, in quanto, in caso di riqualificazione del rapporto – in virtù del richiamo all’articolo 69 del D.Lgs. 276/2003 – si troverebbero a dover adempiere ad una serie di obblighi fiscali, retributivi e contributivi arretrati, comprese le sanzioni, sin dalla data di costituzione del rapporto.