La carica di socio accomandatario in una società in accomandita semplice non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale dei commercianti, in quanto è necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’Inps. Questo il principio di diritto contenuto nella sentenza 27588/2016 con cui la Cassazione ha respinto le pretese avanzate dall’istituto di previdenza nei confronti di un’imprenditrice.