Il Ministero del Lavoro, con nota n.2028 del 6 aprile, ha risposto a 20 quesiti in tema di dimissioni telematiche.
Viene chiarito che:

  • se il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e, nonostante i solleciti, non compila la prevista procedura on line, il datore di lavoro deve rescindere il rapporto, con una contestazione disciplinare per “mancata presenza” pagando il Ticket di licenziamento all’INPS;
  • sono tenuti alla presentazione delle dimissioni telematiche anche i lavoratori che hanno raggiunto i requisiti per la pensione, poiché tale categoria non rientra tra le esclusioni previste dall’art.26, D.Lgs. n.151/15, dal D.M. 15 dicembre 2015 e richiamati dalla circolare n.12/16;
  • è necessaria la procedura on line in caso di dimissioni per giusta causa: a breve il modulo di dimissioni on line sarà modificato aggiungendo l’informazione tra le “Tipologie di comunicazione” apposita, indicando altresì la motivazione;
  • la comunicazione on line delle dimissioni con la nuova procedura non assolve anche a quella dovuta dal datore di lavoro ai sensi dell’art.9-bis, D.L. n.510/96, poiché le comunicazioni riguardano due adempimenti diversi: quello delle dimissioni certifica la volontà di rescindere il rapporto di lavoro e attiene al lavoratore, l’altro attiene al datore di lavoro, che certifica l’effettiva estinzione del rapporto di lavoro.