L’Inps, con Circolare 20 marzo 2023, n. 32, affronta il tema dell’indennità di NASpI per i lavoratori padri, dando quindi impulso e attuazione della novella apportata dal D.Lgs. n. 105/2022 rispetto al testo previgente del D.Lgs. n. 151/2001.
Ci si riferisce nello specifico all’introduzione dell’art. 27 – bis, con il quale è stato previsto il congedo obbligatorio del padre lavoratore per un periodo di almeno dieci giorni rientrante nello stesso arco temporale già oggetto di tutela per maternità obbligatoria (i due mesi anteriori al parto ed i tre successivi), aumentati a venti giorni in ipotesi di parto plurimo.
Il citato congedo non intacca, collocandosi in parallelo, con il congedo alternativo già previsto – e rimasto immutato – dall’art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001.
Sempre il D.Lgs. n. 105/2022 ha poi novellato l’art. 54 comma 7 del D.Lgs. n. 151/2001, andando ad estendere la tutela in ipotesi di licenziamento entro un anno di vita del bambino anche al lavoratore padre, laddove fruisca di uno tra il congedo obbligatorio art. 27 – bis ed il congedo alternativo di cui all’art. 28, in conseguenza della quale si ha diritto di accesso alle prestazioni di NASpI (e più in generale all’applicazione della disciplina prevista in ipotesi stessa di licenziamento).
Come anche precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rientrano nel perimetro della tutela suddetta i lavoratori padri che abbiano fruito di uno tra i congedi di cui all’art. 27 – bis del D.Lgs. n. 151/2001 (obbligatorio) ed all’art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001 (alternativo).