Aspettativa per cariche elettive: parlamentari e consiglieri regionali

I lavoratori dipendenti eletti membri del Parlamento nazionale o europeo nonché delle assemblee regionali possono chiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita per l’intera durata del mandato.

Un ulteriore periodo di aspettativa spetta ai candidati al Parlamento europeo dal giorno di presentazione della candidatura sino a quello delle elezioni.

Nel corso dell’aspettativa il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto oltre a maturare l’anzianità di servizio. Inoltre, previa richiesta dell’interessato, questi può ottenere l’accredito figurativo dei contributi per il periodo in cui ricopre la carica. Lo stesso vale per i membri de Governo (Presidente del Consiglio, Ministri, Sottosegretari ecc.)

La domanda telematica dev’essere inoltrata a pena di decadenza entro il 30 settembre dell’anno successivo quello nel corso del quale ha avuto inizio o si è protratta l’aspettativa.

I periodi di aspettativa non sono invece utili alla maturazione di ferie, permessi, mensilità aggiuntive e TFR.

 

Permessi e aspettative degli amministratori locali

I lavoratori eletti nelle amministrazioni locali possono chiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita per l’intero periodo del mandato.

In alternativa, hanno diritto a permessi retribuiti o meno, continuando comunque a prestare l’attività lavorativa.

I permessi non retribuiti spettano a tutti i dipendenti che ricoprono cariche in amministrazioni locali, in misura non eccedente le 24 ore mensili, a patto che l’assenza risulti necessaria all’espletamento di funzioni o attività riguardanti il mandato.

Sui permessi retribuiti invece è opportuno distinguere in base alla posizione ricoperta.

 

Consiglieri comunali, provinciali ecc.

Gli eletti a:

  • Consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e unioni dei comuni;
  • Consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500 mila abitanti.

Hanno diritto a permessi retribuiti per la sola durata della seduta del consiglio e per raggiungere il luogo in cui questo si svolge.

Per le sedute in sessione serale, il dipendente ha diritto a:

  • Assentarsi dal lavoro fino alle ore 8 del giorno successivo;
  • Assentarsi per l’intera giornata successiva se la riunione si protrae oltre la mezzanotte.

Sindaci, presidenti e assessori regionali, provinciali e comunali

I membri di:

  • sindaco e/o presidente e assessori facenti parte di giunte comunali, provinciali, delle comunità montane, nonché i membri degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi tra enti locali;
  • Commissione circoscrizionali, consiliari o comunali;
  • Conferenze dei capigruppo e degli organismi per le pari opportunità.

Possono chiedere ore di permesso retribuito per partecipare alle riunioni, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere il luogo di svolgimento e quello per tornare sul posto di lavoro.

Membri di organi esecutivi

Hanno diritto ad assentarsi in permesso retribuito i:

  • Membri di organi esecutivi dei comuni, province, città metropolitane, unioni dei comuni, comunità montane e consorzi di enti locali;
  • Presidenti di consigli comunali, provinciali, circoscrizionali nonché coloro che sono a capo dei gruppi consiliari di province e comuni con oltre 15 mila abitanti.

I soggetti citati hanno diritto ad assentarsi per il tempo necessario:

  • Allo svolgimento della seduta consiliare e per raggiungere il luogo di svolgimento della seduta;
  • Alla partecipazione alle riunioni (compreso il viaggio di andata e ritorno al luogo di svolgimento della riunione).

Previsto altresì il riconoscimento di 24 ore lavorative al mese di permessi, elevate a 48 per sindaci, presidenti di province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con più di 30 mila abitanti.